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REATI INFORMATICI

Corte di Cassazione: costituisce reato l’istallazione di videocamere in assenza degli accordi e delle autorizzazioni previste dalla legge, anche se spente o non funzionanti.

Ancora una pronuncia della Cassazione, in questo caso in sede penale, in materia di videosorveglianza nei luoghi di lavoro, segno della delicatezza della materia, della confusione che vi regna e, al contempo, dell’agevole utilizzo della tecnologia in questione.

Nella pronuncia in commento la Corte di Cassazione ha stabilito che l’installazione di telecamere nei luoghi di lavoro, indipendentemente dal fatto che queste siano spente o non funzionanti, costituisce reato se non sono stati stipulati gli accordi e concesse le autorizzazioni previste dalla legge, in quanto tale condotta viola la riservatezza dei lavoratori.

Il caso, le norme incriminatrici e la testimonianza

Le due amministratrici di una società esercente l’attività di gestione di un night club erano accusate del reato di cui agli articoli 4, commi 2 e 3, 38 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (“Statuto dei Lavoratori”), e 114 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”), per aver installato e posto in funzione nei locali della struttura impianti ed apparecchiature audiovisive, per mezzo delle quali era possibile controllare a distanza l’attività dei lavoratori dipendenti, in assenza di accordo con le rappresentanze sindacali e con la commissione interna e senza osservare le modalità indicate dalla locale Direzione Territoriale del lavoro.

Condannate in primo grado, le imputate proponevano ricorso per Cassazione, “lamentando l’errata interpretazione delle deposizioni testimoniali da parte del Tribunale, avendo uno solo dei testi escussi riferito della presenza di una sola telecamera, di cui non era neppure stata accertata la funzionalità, ed avendo l’unica telecamera esistente funzione difensiva, essendo prossima alla cassa e volta quindi a prevenire ed accertare comportamenti illeciti dei dipendenti, e non anche a raccogliere notizie sulla attività lavorativa dei dipendenti stessi”.

L’inquadramento della fattispecie e la decisione della Cassazione

I giudici di legittimità, chiamati a pronunciarsi sulla disposizione dello Statuto dei Lavoratori, recentemente riformata, disciplinante gli “Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo”, hanno osservato come la stessa vieti l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che consentano il controllo a distanza dei lavoratori, permettendone l’installazione solo previo accordo con le rappresentanze sindacali unitarie o con quelle aziendali, o, in mancanza di accordo, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro, qualora sussistano esigenze organizzative e produttive o di sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale.

A nulla rileva, secondo la Suprema Corte, che nell’istruttoria dibattimentale non si sia accertata la funzionalità degli impianti audiovisivi, trattandosi di reato di pericolo, “essendo diretto a salvaguardare le possibili lesioni della riservatezza dei lavoratori, con la conseguenza che per la sua integrazione è sufficiente la mera predisposizione di apparecchiature idonee a controllare a distanza l’attività dei lavoratori, in quanto per la punibilità non è richiesta la messa in funzione o il concreto utilizzo delle attrezzature, essendo sufficiente l’idoneità al controllo a distanza dei lavoratori e la sola installazione dell’impianto”.

Per questi motivi, rilevata “la manifesta infondatezza della censura relativa al mancato accertamento della funzionalità delle telecamere di cui è stata accertata l’installazione all’interno del locale notturno gestito dalla società amministrata dalle ricorrenti, non essendo necessaria la messa in funzione od il concreto utilizzo delle apparecchiature di controllo a distanza, essendo sufficiente, al fine della configurazione del reato in esame, la loro predisposizione e la funzionalità ed idoneità al controllo a distanza dei lavoratori”, la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di un’ulteriore somma equitativamente determinata a favore della Cassa delle Ammende, a norma dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale.

Sullo Statuto dei lavoratori e sul Codice Privacy

La disposizione in esame, oggetto di riforma ad opera dell’articolo 23, comma 1, del Decreto Legislativo n. 151/2015 e, più di recente, da parte dell’articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 185/2016, prevede oggi che: “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” previo accordo con le rappresentanze sindacali o previa autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

L’articolo 171 del Codice Privacy sanziona penalmente la violazione della norma in esame con le pene previste dall’articolo 38 dello Statuto dei Lavoratori, ossia con l’ammenda da euro 154 a euro 1.549 o con l’arresto da 15 giorni ad un anno.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 7 aprile - 26 ottobre 2016, n. 45198)

(Fonte: Sito web Filodiritto -  Autori: Lorenzo Pispero - Antonio Zama - Titolarità dei contenuti: Inforomatica Giuridica S.r.l.).

 

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