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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Garante Privacy: l’aggiornamento di un articolo on line deve essere garantito e immediatamente visibile, sia nel titolo sia nella preview.

ll Garante Privacy, con provvedimento reso noto dalla newsletter n. 421 del 21 novembre 2016, ha affermato che deve essere garantito all’interessato il diritto di ottenere l’aggiornamento dei dati personali che lo riguardano contenuti in articoli on line, qualora eventi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica incidendo in modo significativo sul profilo e sull’immagine del medesimo.

Nel caso in esame, il Garante Privacy ha accolto parzialmente il ricorso di un uomo che, in virtù della successiva evoluzione giudiziaria favorevole al medesimo sulla vicenda che lo vedeva coinvolto, aveva chiesto ad un quotidiano la rimozione o l’aggiornamento del contenuto di due articoli pubblicati on line.

Il ricorrente riteneva che la presenza in rete di “vecchie” informazioni arrecava un pregiudizio alla sua reputazione, personale e professionale, non corrispondendo a quanto realmente avvenuto, come dimostrato dalla successiva archiviazione del procedimento penale a suo carico, ritenendosi, inoltre, insoddisfatto dalle modalità adottate dal quotidiano che si era limitato ad inserire nei due articoli una postilla poco visibile, nonostante la richiesta di aggiornamento da parte dell’uomo.

Il Garante, nel suo provvedimento, ha ritenuto comunque lecito il trattamento dei dati contenuti negli articoli mantenuti on line nell’archivio storico del quotidiano, rilevando tuttavia che: “il diritto della persona di ottenere l’aggiornamento delle informazioni che lo riguardano deve essere comunque garantito qualora eventi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica incidendo in modo significativo sul suo profilo e sulla sua immagine”.

Inoltre, il Garante ha sottolineato che: “affinché la tutela garantita all’interessato possa dirsi effettiva, le modalità concretamente utilizzate dal titolare del trattamento al fine di aggiornare adeguatamente la notizia a suo tempo pubblicata devono essere tali da consentirne il rapido ed agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo adeguato approfondimento”. Sul punto il Garante ha richiamato la sentenza del 5 aprile 2012, n. 5525 della Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile.

Pertanto, il Garante Privacy ha ordinato al quotidiano di adottare le corrette modalità di aggiornamento delle notizie riportate negli articoli individuati dal ricorrente, idonee a rendere immediatamente visibile, sia nel titolo che nelle anteprime degli stessi, l’esistenza di sviluppi successivi della vicenda che ha coinvolto il ricorrente, dichiarando inammissibile il ricorso con riguardo alla richiesta di rimozione del contenuto degli articoli.

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 20 ottobre 2016, n. 430)

(Fonte: Sito web Filodiritto -  Autore: Francesca Russo -Titolarità dei contenuti: Inforomatica Giuridica S.r.l.).

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