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Commissione UE: i social networks devono rispettare le norme UE riguardanti i consumatori eprendere idonee misure entro un mese.

Le autorità e le organizzazioni dei consumatori dell'UE hanno ricevuto un numero crescente di reclami da parte di consumatori che sono stati vittime di frodi o truffe durante la consultazione di siti di social media e ai quali sono state imposte anche talune condizioni di utilizzo non conformi alle norme UE di tutela dei consumatori.

Su tale base, lo scorso novembre le autorità dell'UE per la tutela dei consumatori, sotto la guida dell'autorità omologa francese e con il sostegno della Commissione europea, hanno inviato una lettera a Facebook, Twitter e Google+ chiedendo loro di affrontare questi due aspetti preoccupanti.

Giovedì 16 marzo, le autorità dell'UE per la tutela dei consumatori e la Commissione europea hanno incontrato gli operatori interessati per ascoltare e discutere le soluzioni proposte. Gli operatori in questione predisporranno entro un mese misure dettagliate su come conformarsi al quadro normativo dell'UE. La Commissione e le autorità responsabili della tutela dei consumatori esamineranno le proposte definitive. Se queste non risulteranno soddisfacenti, le autorità per la tutela dei consumatori potrebbero ricorrere in ultima istanza a misure coercitive.

In tale occasione, la Commissaria Jourová ha dichiarato: "I social media sono entrati a far parte della nostra vita quotidiana e la maggioranza degli europei ne fa regolarmente uso. Vista la crescente importanza delle reti sociali online è ora il momento di garantire che in questo settore ci si conformi alle solide norme UE, che sono state elaborate appositamente per tutelare i consumatori dalle pratiche sleali. Non è concepibile che i consumatori dell'UE possano solo ricorrere a un tribunale della California per risolvere una controversia, né possiamo accettare che gli utenti siano privati del diritto di recedere da un acquisto online. Gli operatori di social media devono inoltre cominciare ad occuparsi con maggior senso di responsabilità del problema delle truffe e delle frodi perpetrate sulle loro piattaforme. Desidero ringraziare le autorità dell'UE responsabili della tutela dei consumatori, che negli ultimi mesi hanno lavorato instancabilmente con la Commissione su questo tema importante. A partire da oggi, gli operatori di social media hanno un mese di tempo per presentare soluzioni che consentano loro di conformarsi alle norme dell'UE."

Gli operatori hanno convenuto di proporre cambiamenti, in particolare in due settori:

  • le clausole e le condizioni abusive;
  • le frodi e le truffe che inducono in errore i consumatori nel momento in cui utilizzano le reti sociali.

Maggior chiarezza nelle condizioni di utilizzo o eliminazione delle clausole illegali

Le condizioni di utilizzo delle piattaforme di social media devono essere rese conformi al diritto europeo riguardante i consumatori. Di fatto, la direttiva sulle clausole contrattuali abusive stabilisce che se una clausola standard determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti a danno del consumatore (articolo 3) essa deve essere considerata abusiva e, quindi, nulla. La direttiva dispone inoltre che le clausole siano redatte in modo chiaro e comprensibile (articolo 5) affinché il consumatore sia informato dei suoi diritti in modo altrettanto chiaro e comprensibile.

All'atto pratico ciò significa tra l'altro che:

  • le reti di social media non possono privare il consumatore del diritto di rivolgersi a un tribunale dello Stato membro di residenza;
  • le reti di social media non possono chiedere al consumatore di rinunciare a diritti inderogabili, come il diritto di recedere da un acquisto online;
  • le clausole di utilizzo non possono limitare, né escludere completamente la responsabilità della rete di social media in relazione alla prestazione del servizio stesso;
  • i contenuti sponsorizzati non possono essere occultati, ma devono essere identificabili in quanto tali;
  • le reti di social media non possono modificare unilateralmente le clausole e le condizioni di utilizzo, senza informare chiaramente il consumatore circa la motivazione di tale modifica e senza dargli la possibilità di recedere dal contratto in tempo utile;
  • le clausole di utilizzo non possono conferire all'operatore di social media un potere illimitato e discrezionale di rimozione dei contenuti;
  • la risoluzione di un contratto da parte dell'operatore di social media dovrebbe essere disciplinata da regole chiare e non decise unilateralmente, senza motivo.

Eliminazione delle frodi e delle truffe che inducono in errore il consumatore

Gli operatori di social media devono eliminare dai loro siti web eventuali frodi e truffe che potrebbero indurre in errore il consumatore, non appena vengono a conoscenza di tali pratiche. A tale proposito, le autorità nazionali responsabili della tutela dei consumatori dovrebbero disporre di un canale di comunicazione standard diretto per segnalare tali irregolarità agli operatori di social media (ad esempio, eventuali violazioni della direttiva sulle pratiche commerciali sleali o della direttiva sui diritti dei consumatori) e ottenere la rimozione dei contenuti, oltre ad informazioni relative agli operatori commerciali responsabili di tali violazioni. Ciò è in linea con la normativa UE in materia di protezione dei consumatori e con la direttiva sul commercio elettronico, che offre agli Stati membri la possibilità di definire apposite procedure per la rimozione o la disabilitazione dell'accesso ad informazioni illecite.

Tra gli esempi di pratiche individuate:

  • truffe riguardanti i pagamenti effettuati dai consumatori;
  • abbonamenti ingannevoli in cui si chiede al consumatore di iscriversi per un periodo di prova gratuito, ma senza dare informazioni chiare e sufficienti;
  • vendita di prodotti contraffatti;
  • finte promozioni; ad esempio, messaggi del tipo "vinci uno smartphone con 1 euro" si sono moltiplicati sui social media per poi rivelarsi dei veri e propri concorsi che, in realtà, comportavano la sottoscrizione occulta di un abbonamento a lungo termine per parecchie centinaia di euro all'anno.

Contesto

Il regolamento UE sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (CTC) riunisce le autorità nazionali preposte alla tutela dei consumatori in una rete paneuropea di applicazione della normativa, grazie alla quale un'autorità nazionale di uno Stato membro può chiedere alla propria omologa di un altro Stato membro di intervenire in caso di violazione transfrontaliera di una norma UE di tutela dei consumatori.

La cooperazione è applicabile alle norme che tutelano i consumatori in vari settori, ad esempio la direttiva sulle pratiche commerciali sleali, la direttiva sul commercio elettronico, la direttiva sui diritti dei consumatori o la direttiva sulle clausole abusive nei contratti.

La rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (rete CTC) ha predisposto una valutazione coordinata delle pratiche problematiche messe in atto dai principali servizi di social media (Facebook, Twitter e Google+) nel quadro di un'azione condotta dalla direzione generale francese per la politica di concorrenza, i consumatori e la repressione delle frodi, nel novembre 2016, con l'aiuto della Commissione. È stata contattata anche l'associazione di categoria EDiMA.

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