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DIRITTO D'AUTORE

Tribunale Forsinone: siti streaming non illegali se non c'è la prova del fine di lucro.

Per la prima volta in Italia e in Europa un giudice (Tribunale di Frosinone) ha annullato una sanzione, di quasi 600 mila euro, a carico di siti (filmakers.biz, filmaker.me, filmakerz.org, e cineteka.org) che permettono di vedere in streaming film pirata online.

Il giudice ha riconosciuto che non è automatica la violazione del diritto d'autore se un sito ospita link a streaming di film e musica su internet, anche con banner pubblicitari, se non è chiaro il fine di lucro: se non ci sono prove sufficienti, un sito non può essere chiuso e il suo gestore sanzionato. Il giudice, rilevando come l'indicazione di link non possa qualificarsi come messa a disposizione diretta di file protetti dal diritto d'autore ha ritenuta lecita l'attività del portale. E questo nonostante la presenza di banner pubblicitari. Il giudice infatti ha evidenziato quanto in sé il file sharing, ovvero la condivisione di file protetti dal diritto d'autore, sia un risparmio di spesa e non una attività con finalità di lucro. E che quindi non si possano applicare, in quei casi, le disposizioni penali sul diritto d'autore e le conseguenti sanzioni amministrative. Non basta infatti che il sito produca reddito, ma occorre dimostrare che l'attività di lucro sia collegata alla singola opera e che ne sia il corrispettivo, perché altrimenti siamo in presenza di un risparmio di spesa e non di una attività di messa a disposizione per finalità di lucro.

Per la precisione, il giudice ha accolto il ricorso contro una ordinanza-ingiunzione del 2015 con cui il gestore era stato ingiunto di pagare (a titolo di sanzione amministrativa ex art. 174 bis L. 22 aprile 1941 n. 633) la somma di € 546.528,69, oltre le spese, per aver violato l'art 171 ter,2° co lett. a bis della L. 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche. Afferma il giudice, a quanto si legge nella sentenza: "Giova precisare che l'art. 171-ter, 2 comma, lett. a-bis della L. 633/41 presuppone la comunicazione al pubblico a fini di lucro di un'opera protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa, attuata mediante la sua diffusione in un sistema di reti telematiche, attraverso connessioni di qualsiasi genere. Con l'espressione 'a fini di lucro deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto. Ne consegue che, al fine della commissione dell'illecito in esame, deve essere raccolta la prova dello specifico intento del file sharer di trarre dalla comunicazione al pubblico, per il tramite della messa in condivisione in rete di opere protette, un guadagno economicamente apprezzabile e non un mero risparmio di spesa", si legge.

Il fine di lucro costituisce, dunque, il requisito essenziale di punibilità. "Priva di pregio è la giustificazione fornita (dalle Autorità n.d.r) secondo cui l'assenza di finalità lucrative sarebbe irrilevante, poiché l'art 174 bis è applicabile a tutte le violazioni previste nella sezione e quindi anche in ipotesi di violazione dell'art 171 1° co L 633/1941, atteso che (al gestore ndr) è stata irrogata la sanzione amministrativa per aver violato l'art. 171 ter, comma 2, lettera a-bis e non altra disposizione normativa".

Così per la prima volta viene meno l'assunto secondo cui i siti che danno accesso a streaming illegale sono oscurati (e il gestore sanzionato) in automatico dopo essere stati denunciati alle autorità.

(Fonte: estratto sito web da Repubblica.it - Autore: Alessandro Longo - Titolarità dei contenuti: Gruppo L'Espresso)
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