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DIRITTO DEI CONSUMATORI

Corte di Giustizia UE: l'annuncio di stampa che omette informazioni al consumatore non è invalido se sul web le indicazioni sono complete.

La pubblicità di una piattaforma online diffusa sulla stampa può, se lo spazio è limitato, omettere alcune informazioni rilevanti. A patto, però, che il consumatore possa reperirle con facilità sul sito internet. Lo ha stabilito la Corte di giustizia UE relativamente ad una causa che vedeva coinvolta una società che gestisce una piattaforma di vendite online su cui alcuni venditori offrono prodotti.

L’azienda aveva pubblicato una pubblicità su un giornale indicando il sito e un codice, ma non informazioni sui venditori, accessibili però via web. Un concorrente aveva agito in giudizio ritenendo questa prassi contraria alla direttiva 2005/29 sulle pratiche commerciali sleali (recepita col Dlgs 146/2007).

La Cassazione tedesca, prima di decidere, ha chiesto agli eurogiudici alcuni chiarimenti sull’atto Ue, in particolare, sugli obblighi relativi alle informazioni su indirizzo geografico e identità del professionista.

Nessun dubbio, per la Corte, che un annuncio pubblicitario su un giornale è invito all’acquisto secondo la direttiva 2005/29. Però, malgrado il consumatore debba prendere una decisione di natura commerciale, è possibile ammettere talune omissioni nelle informazioni laddove vi siano restrizioni di spazio nel mezzo di comunicazione impiegato. Questo vuol dire che, in talune occasioni, le informazioni sull’indirizzo geografico e sull’identità del professionista, che in genere devono essere comunicate nell’ambito di un invito all’acquisto, possono mancare. A una condizione, però, ossia che i consumatori, che potrebbero essere indotti ad effettuare acquisti in relazione ai prodotti pubblicizzati, possano reperire agevolmente le informazioni mancanti sul sito internet.

Spetta, poi, al giudice nazionale procedere a una valutazione del contesto dell’invito, della natura e delle caratteristiche del prodotto e del supporto utilizzato per la comunicazione e, quindi, verificare se alcune limitazioni nella pubblicità circa l’indirizzo geografico e l’identità del professionista siano necessarie.

(Fonte: Il Quotidiano Giuridico de Il Sole 24 Ore – Autore: Marina Castellaneta – Titolarità dei contenuti: Gruppo Il Sole 24 Ore RCS).

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