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DIRITTO D'AUTORE

Spettanza dei diritti d'autore nell'ambito delle opere create su committenza da lavoratori autonomi.

A chi spettano i diritti in caso di opera dell’ingegno realizzata su committenza? La legge sul diritto d’autore prevede una norma specifica (artt. 12-bis e 12-ter l.d.a.) per le opere realizzate in rapporto di lavoro subordinato, mentre nulla prevede in tema di opera realizzata su committenza. La dottrina e la giurisprudenza seguono due orientamenti, il primo che ritiene di applicare al lavoratore autonomi analogicamente le norme previste per il lavoratore subordinato, il secondo che invece ritiene che la cessione dei diritti sia limitata all’oggetto e alle finalità del contratto, e che, in rispetto alla previsione dell’art. 110 l.d.a., la cessione debba essere provata per iscritto.

Per risolvere la questione, il legislatore, all’art. 4 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, intitolata “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato“, ha stabilito che “Salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30“.

In sostanza, se l’attività creativa / inventiva (riteniamo che il significato del termine “attività inventiva” si esteso anche all’attività “creativa”, propria del diritto d’autore) non è prevista come oggetto del contratto, i diritti sul risultato dell’attività intellettuale spettano al lavoratore autonomo.

(Fonte: Sito web dirittodautore.it  –  Autore e Titolarità dei contenuti: Avv. Giovanni D’Ammassa).
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