Pulsantiera di navigazione Home Page
Pagina Facebook Pagina Linkedin Canale Youtube Versione italiana
Notizie
Notizie legali

INFORMATION TECHNOLOGY

Tribunale Catania: valido il licenziamento del lavoratore intimato tramite WhatsApp.

Secondo il Tribunale di Catania assolve l’onere di cui all’art. 2, co. 1 della L. n. 604/1966 il licenziamento comunicato al lavoratore tramite WhatsApp. La II Sezione Civile – Lavoro del Tribunale di Catania si è pronunciata in merito all’efficacia della comunicazione del licenziamento del prestatore di lavoro. Sul punto l’art. 2 della L. n. 604/1966 stabilisce che “Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro”; la disposizione prosegue poi statuendo che il licenziamento comunicato senza l’osservanza della forma scritta e senza l’indicazione dei motivi è inefficace.

L’aspetto interessante della pronuncia attiene alla possibilità di assolvere l’onere formale previsto dall’art. 2 citato tramite un messaggio inoltrato al lavoratore per mezzo dell’applicazione di messaggistica online “WhatsApp”.

Per quanto attiene all’obbligo di forma richiesto per la comunicazione del licenziamento, il Tribunale catanese richiama una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale “in tema di forma scritta del licenziamento prescritta a pena di inefficacia, non sussiste per il datore di lavoro l’onere di adoperare formule sacramentali”. Secondo la Suprema Corte l’espressione della volontà di licenziare è limitata solo alla forma scritta, restando per il resto libera e pertanto potrà essere espressa sia in forma diretta che indiretta, salvo che comunque l’intenzione del datore di lavoro di sciogliere il rapporto di lavoro risulti manifestata in maniera chiara (Cass. Civ. Sez. Lav. 13 agosto 2007, n. 17652).

L’orientamento sopra richiamato consente al Tribunale di Catania di affermare, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte di Appello di Firenze nel 2016,[1] che: “il recesso intimato mezzo whatsapp il 25.3.2015 appare infatti assolvere l’onere della forma scritta”. Secondo il Tribunale tale mezzo di comunicazione rispetta il requisito formale richiesto per la comunicazione del licenziamento dall’art. 2 della L. n. 604/1966.

Secondo il Tribunale tale assunto sarebbe oltretutto confermato dal fatto che il lavoratore, a seguito del ricevimento del messaggio inviatogli dal datore di lavoro, ha presentato, seppur tardivamente, ricorso al giudice del lavoro. Infatti, come ricorda il Tribunale, il licenziamento è un atto recettizio, la cui efficacia è subordinata alla sua conoscenza da parte del soggetto a cui è indirizzato.

Pertanto l’immediata impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore dimostrerebbe che la modalità di comunicazione utilizzata dal datore di lavoro, nella specie WhatsApp, ha assolto la sua funzione, ossia consentire al lavoratore di venire a conoscenza dei motivi per cui il datore di lavoro ha deciso di sciogliere il rapporto di lavoro.
Stampa la pagina