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INFORMATION TECHNOLOGY

Processo telematico, standard tecnici rimessi alle Sezioni unite.

Finisce alle Sezioni unite civili della Cassazione la questione degli standard tecnici dei documenti del processo digitale e della relativa utilizzabilità/nullità/sanabilità.

A rimettere il caso al Primo presidente - che ritualmente deve valutare l’opportunità di risolvere al massimo livello il conflitto giurisprudenziale - è stata la Sesta civile (Ordinanza interlocutoria 20672/17, depositata ieri), chiamata a decidere su un caso abbastanza peculiare. In un contenzioso per crediti con una banca, la parte privata notificante aveva utilizzato due standard diversi (pdf e p7m) per le comunicazioni, scelta dovuta alla natura degli atti - in parte nativi digitali, in parte di derivazione analogica - e alla loro complessità (era stata acclusa la procura alle liti redatta con standard diverso).

Nonostante la manifesta inammissibilità del ricorso per questioni procedurali - in particolare la nullità della procura in un caso e la decadenza nell’altro - la Sesta ha colto l’occasione per affrontare la questione della eventuale nullità non sanabile degli atti “costruiti” con standard diversi da quelli previsti dal ministero (e cioè dall’articolo 12 del Provvedimento 28/12/2015 del direttore sistemi informativi automatizzati del Ministero).

Secondo la Corte, è necessario stabilire in modo univoco «gli effetti della violazione delle disposizioni tecniche, e in particolare sull’estensione (che indica o descrive il tipo) ove siano indispensabili per valutare la loro autenticità». In sostanza, aggiunge il relatore, bisogna capire se farne discendere una nullità di forma e se, in seconda battuta, riconoscere o meno la sanabilità degli atti nulli in caso di raggiungimento dello scopo.

A questo proposito la Corte esprime però un proprio (e ovviamente non vincolante) orientamento, giudicando che «l’osservanza delle specifiche tecniche sullo stesso confezionamento dei file informatici nativi dovrebbe poter attenere all’esistenza stessa dell’atto», valutando quindi non sanabile in alcun modo l’atto nato fuori dalle specifiche tecniche ministeriali.

E sempre secondo la Sesta sezione lo standard di conversione “ p7m” definito dal Provvedimento sopra citato, sarebbe indispensabile per «offrire la massima garanzia possibile, allo stato, di conformità del documento non creato ab origine in formato informatico ma articolato anche su di una parte o componente istituzionalmente non informatica» (si tratta della procura alle liti allegata all’atto).

Nel dispositivo di rimessione al Primo presidente il relatore sottolinea la «particolare importanza» della questione, tanto da auspicare l’intervento di indirizzo delle Sezioni Unite.

(Fonte: Il Quotidiano Giuridico de Il Sole 24 Ore – Autore: Alessandro Galimberti – Titolarità dei contenuti: Gruppo Il Sole 24 Ore RCS).
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