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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Diritto all’oblio - CEDU: conta di più il pubblico interesse e il dibattito del diritto all’oblio.

L’autorità nazionale può respingere le istanze di ritiro dagli archivi di giornali online di articoli che ledono la reputazione dei soggetti degli articoli quando tali articoli contengono notizie di pubblico interesse che creano un pubblico dibattito.

Ciò è stato decretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (“CEDU”) per il caso Fuchsmann v. Germany, con la sentenza depositata il 19 ottobre a Strasburgo, che tutela la libertà di stampa e la garanzia di poter fare ricerche storiche.

Il caso

Il 12 giugno 2001, Boris Fuchsmann, uomo d’affari ucraino e amministratore di società televisive, fu protagonista di un articolo del New York Times riguardante il suo coinvolgimento in attività di corruzione al fine di ottenere licenze televisive in Ucraina.

Essendo residente in Germania, l’uomo aveva richiesto alla corte regionale di Düsseldorf la rimozione del contenuto dagli archivi online del giornale. A seguito di alcune vicende concernenti la giurisdizione territoriale, la corte di appello si era espressa affermando che, tenendo conto dell’influenza del soggetto all’interno della società tedesca e dato che la diffusione di notizie di reato tocca il pubblico interesse, l’articolo non era censurabile.

I legali di Fuchsmann propongono così ricorso alla CEDU, lamentando la violazione da parte delle autorità tedesche dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (“Diritto al rispetto della vita privata e familiare”), che include anche la tutela della reputazione, ritenuta violata dall’articolo del New York Times.

La decisione della CEDU

La Corte di Strasburgo respinge il ricorso, sostenendo che le autorità tedesche non hanno violato la Convenzione ma hanno anzi effettuato un corretto bilanciamento tra diritto alla vita privata e diritto alla libertà di espressione.

In questa decisione la CEDU tutela maggiormente il diritto di cronaca rispetto al diritto all’oblio e alla tutela della reputazione, e designa chiare linee guida per decidere sui casi futuri: non è censurabile una notizia che crea un dibattito di pubblico interesse e non sarà possibile ottenerne la rimozione dagli archivi online dei quotidiani, perché importanti fonti di ricerca di valore storico.

L’articolo non deve contenere insinuazioni né dati sulla vita privata dei soggetti in causa che non siano strettamente necessari. Inoltre, i cronisti devono dare la possibilità ai soggetti di cui parlano di fornire la propria versione del caso e, basandosi su documenti ottenuti da varie fonti, avere una visione complessiva del fatto.

Ma non solo: per valutare se concedere o meno il diritto all’oblio i giudici dovranno anche considerare la celebrità dell’individuo, il metodo con cui sono state ottenute le informazioni e la veridicità delle stesse, nonché le conseguenze della pubblicazione.

(Corte Europea dei Diritti dell’Uomo - Sentenza n. 17233/2017 del 19/10/2017, Fuchsmann v. Germany)

(Fonte: Sito web Filodiritto -  Autore: Ius Legal - Carolina Sartori - Titolarità dei contenuti: Inforomatica Giuridica S.r.l.).


 

 

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