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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Whistleblowing - Cassazione Penale: la segnalazione è un vero e proprio atto di accusa e l’anonimato non è assoluto ma cede di fronte al diritto di difesa,

La Corte di Cassazione, nella prima sentenza sul whistleblowing successiva all’entrata in vigore della legge 30 novembre 2017, n. 179, ha stabilito che la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante non è assoluta in quanto, nell’ambito di un procedimento penale, trovano applicazione le norme previste dal codice di rito in tema di segreto, mentre, in un eventuale procedimento disciplinare, sebbene l’anonimato sia garantito dalla novella legislativa, esso può cadere qualora la conoscenza dell’identità del segnalante sia assolutamente necessaria per la difesa dell’accusato.

Quanto detto, trova oggi maggior riscontro nella nuova formulazione dell’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001, così come novellato dalla legge sul whistleblowing che espressamente precisa che: “nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperto dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale”.

Ciò in quanto, come precisato dalla Corte, la segnalazione non costituisce mero spunto investigativo, ma vero e proprio atto di accusa, con conseguente necessità di garantire il diritto di difesa dell’accusato e di apprestare le tutele a tal fine predisposte dall’ordinamento, sia in sede di procedimento che, ancor più, in sede di accertamento della penale responsabilità.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 27 febbraio 2018, n. 9047)

(Fonte: Sito web Filodiritto -  Autore: Lorenzo Pispero - Titolarità dei contenuti: Inforomatica Giuridica S.r.l.).

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