TUTELA DEI DATI PERSONALI
Suprema Corte di Cassazione: non viola la privacy produrre un file audio in giudizio per la tutela di un diritto fondamentale.
Difendersi in giudizio, specie ove la controversia attenga a diritti della persona strettamente connessi alla dignità umana - e quindi i diritti dei lavoratori, secondo quanto dispone l’art. 36 Cost. - è un diritto fondamentale e, nella relazione tra il datore di lavoro e i dipendenti, si creano legittime aspettative e, tra queste, quella della reciproca lealtà e del rispetto dei diritti del dipendente; gli artt. 17 e 21 del GDPR rendono palese che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, il diritto a difendersi in giudizio può essere ritenuto prevalente sui diritti dell'interessato al trattamento dei dati personali; in particolare, l'art. 17 comma 3 lettera e) del GDPR dispone che i paragrafi 1 e 2 (diritto alla cancellazione) non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria e l’art 21 (diritto di opposizione) consente al titolare del trattamento di dimostrare “l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria”.
In questo modo si è espressa la Cassazione civile con l’ordinanza n. 24797/2024 con la quale ha riconosciuto il diritto di alcuni lavoratori a produrre in giudizio un file audio contenente la registrazione di una conversazione (tra l’altro risalente ad anni prima) con i dirigenti e rappresentanti legali dell’impresa che avevano fatto ricorso al Garante (respinto) per violazione del principio di liceità e correttezza nel trattamento. Il Tribunale di Venezia aveva annullato il provvedimento del Garante privacy, mentre la Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio sulla base delle considerazioni sopra illustrate.
In questo modo si è espressa la Cassazione civile con l’ordinanza n. 24797/2024 con la quale ha riconosciuto il diritto di alcuni lavoratori a produrre in giudizio un file audio contenente la registrazione di una conversazione (tra l’altro risalente ad anni prima) con i dirigenti e rappresentanti legali dell’impresa che avevano fatto ricorso al Garante (respinto) per violazione del principio di liceità e correttezza nel trattamento. Il Tribunale di Venezia aveva annullato il provvedimento del Garante privacy, mentre la Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio sulla base delle considerazioni sopra illustrate.