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Articoli e saggi
Convegni e conferenze dell'Avv. Alessandro Del Ninno

Res loquentes e androidi: dal servo romano agli schiavi robot del XXI secolo. Prospettive giuridiche e filosofiche, tra diritto romano e Artificial Intelligence Act della UE.

Rivista di Diritto dell'Internet - I/2026

Rivista di Diritto dell'Internet

Res loquentes e androidi: dal servo romano agli schiavi robot del XXI secolo. Prospettive giuridiche e filosofiche, tra diritto romano e Artificial Intelligence Act della UE.

La Roma antica inquadrava lo schiavo come res loquens: pur essendo persona fisica, il servo non aveva capacità giuridica autonoma. Soggetto alla dominica potestas del padrone – eser-citata su di lui come su un oggetto – lo schiavo poteva amministrare un peculium, ma ogni contratto o illecito ricadeva in capo al dominus. Strumenti come la manumissio (liberazione formale) e l’actio noxalis (responsabilità del padrone per le azioni del servo) regolavano for-malmente lo status, senza però mai attribuire al servo alcuna soggettività giuridica: in sostan-za era un essere umano trattato come cosa.

Analogamente, il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) definisce i sistemi di intelligenza arti-ficiale come entità automatizzate che producono output – contenuti, previsioni, decisioni, rac-comandazioni – capaci di influenzare gli ambienti fisici o virtuali.

Tuttavia, analogamente allo schiavo romano, anche gli androidi intelligenti – sempre più vici-ni a passare dai laboratori di sperimentazione ai mercati e alle case degli esseri umani - ri-mangono giuridicamente res: strumenti o prodotti tecnologici soggetti a obblighi di sicurezza piuttosto che soggetti di diritto autonomi. Se è vero che in sede europea si è persino ipotizzato di elevare robot e IA a “persone elettroniche”, il quadro normativo vigente resta profondamen-te antropocentrico. In effetti, come rileva la dottrina moderna, gli ordinamenti occidentali con-siderano ancora l’uomo «fulcro della società», relegando le entità non umane a oggetti di tute-la e controllo (ad es. attraverso rigorose certificazioni e responsabilità dei fornitori). L’AI Act at-tuale prosegue - in un certo senso - il percorso iniziato dal diritto romano: definisce con preci-sione obblighi e rischi per chi produce o impiega IA avanzate, ma non scalfisce il paradigma che concepisce l’androide intelligente come bene da governare, più che come soggetto con diritti.

Questo parallelismo storico-giuridico illumina profili condivisi: entrambi i sistemi – antico e moderno – riflettono un approccio giuridico antropocentrico, in base al quale solo l’essere umano è titolare effettivo di diritti, mentre gli altri “parlanti” sono visti come res con diritti me-diati dai dominus/deployer.

L’obiettivo comparatistico e critico del saggio è proprio far emergere queste analogie: mettere a confronto norme e istituti antichi e moderni (res loquens vs sistemi IA, dominica potestas vs obblighi di governance dell’IA, peculium vs risorse algoritmiche, manumissio vs meccanismi di disabilitazione, ecc.) per riflettere su come giuridicamente sia stata gestita nel tempo la soggettività di entità intelligenti non umane (o non considerate umane) e quali sono le pro-spettive regolatorie, filosofiche e sociali che ci attendono.

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