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DIRITTO D'AUTORE

INPS: chiarimento sui profili contributivi e previdenziali dei compensi per diritto d'autore.

L’INPS ha fornito chiarimenti in ordine all’assoggettabilità a contribuzione previdenziale presso la Gestione separata Inps dei compensi per l’utilizzo e lo sfruttamento economico di opere tutelate diritto di autore tramite il messaggio n. 14802 dello scorso 19 settembre 2013.

Secondo l'interpretazione dell'ente, lo sfruttamento economico di opere dell'ingegno può dare luogo a compensi assoggettabili a diversa imposizione a seconda che risulti percepito:

a) dall’autore. In tal caso, salvo che si tratti di proventi conseguiti nell’esercizio di impresa commerciale ovvero assimilabili a redditi di lavoro dipendente, l’esercizio abituale di arti o professioni comporta il trattamento del compenso medesimo alla stregua di un reddito di lavoro autonomo. Per la determinazione dell’imponibile, all’importo del compenso si applica una deduzione forfettaria delle spese di produzione pari al 25% (per contribuenti con età superiore a 35 anni) ovvero al 40% (per contribuenti con età pari o inferiore a 35 anni) della misura del compenso medesimo;

b) da aventi causa a titolo gratuito (ad esempio, eredi o legatari dell’autore). Per tale fattispecie il compenso costituisce reddito imponibile per l’intero importo;

c) da soggetti che abbiano acquisito a titolo oneroso l’utilizzazione economica del diritto medesimo. In tal caso, oltre all’importo lordo si applica una deduzione forfettaria delle spese di produzione in misura pari al 25% del suo importo.

Sotto il profilo previdenziale, il reddito per lo sfruttamento economico di opere tutelate dal diritto di autore risulta soggetto a imposizione esclusivamente laddove derivi (fatti salvi i rari casi in cui è assimilato al reddito di lavoro dipendente) dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti e professioni, vale dire la fattispecie sopra inquadrata alla lettera a).

(Fonte: Sito web www.dirittodautore.it - Titolarità dei contenuti: Avv. Giovanni D'Ammassa).

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