INFORMATION TECHNOLOGY
Corte di Cassazione: il luogo in cui il lavoratore svolge la prestazione in smart working non rileva ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio.
Con l'ordinanza n. 19023 del 5 luglio 2023, la Corte di Cassazione dichiara che in base all'art. 143 c.p.c., il giudice del lavoro è competente per territorio nel luogo in cui sorge il rapporto oppure in quello dove si trova l'azienda ovvero in cui si trova la dipendenza aziendale cui il lavoratore è addetto. Per "dipendenza aziendale" deve intendersi il luogo in cui il datore di lavoro ha dislocato un nucleo di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, concetto che non può coincidere unicamente con il luogo di svolgimento della prestazione.
L'attività di smart working, peraltro, può essere espletata in diversi luoghi, e comunque dovrebbe esservi una serie di elementi in grado di caratterizzare il luogo di svolgimento della prestazione in modalità agile quale dipendenza aziendale. In altri termini, lo smart working non può essere considerato ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, residuando il luogo di conclusione del contratto e quello della sede ove il lavoratore era addetto.
L'attività di smart working, peraltro, può essere espletata in diversi luoghi, e comunque dovrebbe esservi una serie di elementi in grado di caratterizzare il luogo di svolgimento della prestazione in modalità agile quale dipendenza aziendale. In altri termini, lo smart working non può essere considerato ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, residuando il luogo di conclusione del contratto e quello della sede ove il lavoratore era addetto.