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Agenzia delle Entrate: dal 22 agosto operativo l'accordo per l'accesso degli ufficiali giudiziari alle informazioni per la ricerca telematica di beni da pignorare ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c.

Lo scorso 24 giugno è stata firmata dal Ministro della Giustizia e dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate la Convenzione che consente agli Ufficiali giudiziari di accedere alle banche dati dell’Amministrazione finanziaria e rendere più agevole la ricerca telematica dei beni da pignorare ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c. in seguito alla richiesta di un creditore o da sottoporre a procedura concorsuale su richiesta del curatore. Lo scorso 17 Maggio 2023 l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali aveva reso parere favorevole allo schema di Convenzione, verificando il Garante privacy che essa regola l’accesso alle informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati e dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

L’accordo è valido per 5 anni e dal 22 agosto 2023 ed è «operativo con valore legale», rendendo finalmente realtà dopo quasi dieci anni la ricerca telematica dei beni da pignorare di cui all'articolo 492-bis del codice di procedure civile.

In particolare, gli ufficiali giudiziari (UNEP) possono ora utilizzare il servizio, nell’ambito dei propri compiti di ufficio, per acquisire tutte le informazioni utili per individuare i beni da sottoporre a esecuzione, anche nell’ambito di procedure concorsuali.

A quali informazioni possono opra accedere gli UNEP? Le informazioni riguardano, ad esempio, le  dichiarazioni dei redditi (redditi da terreni, fabbricati, contratti di locazione oltre che da lavoro dipendente, pensione, da attività d'impresa o lavoro autonomo), le informazioni sul sostituto d'imposta di cui il soggetto risulta percipiente con le relative entrate da certificazione unica nell'ultimo anno; le informazioni sul conto corrente; su deposito titoli e obbligazioni; su deposito a risparmio; i rapporti fiduciari di cui alla legge 1966/39; le informazioni sulla gestione collettiva del risparmio; sulla gestione patrimoniale; i certificati di deposito e buoni fruttiferi; le cassette di sicurezza; i depositi chiusi; i contratti derivati; gli atti del registro sul patrimonio immobiliare  e gli atti in cui il contribuente risulta parte negli ultimi dieci anni: compravendite, locazioni (finanziarie e non), costituzione di garanzie, conferimenti e assegnazioni a soci; sono invece esclusi preliminari, dichiarazioni di successione e atti giudiziari.

Vi è ancora, fino al 15 settembre 2023, un regime transitorio per il quale gli ufficiali giudiziari non ancora registrato al Sistema di Interscambio dei Dati (SDI) potranno accedere alle informazioni indirettamente, mediante l’Agenzia delle Entrate ex art. 155 disp. Att. C.p.c. Per gli UNEP registrati, invece, l’accesso è immediato e diretto (risposta dopo poche ore o al massimo in cinque giorni alle richieste effettuate nei vari database).

Le nuove richieste di dati provenienti dai creditori o dai relativi difensori non saranno più accettate dal 21 agosto 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate se i pignoramenti rientrano nella competenza degli UNEP già registrati al SID, con l’eccezione dei casi in cui l'accesso diretto dell'UNEP non dovesse funzionare per problemi tecnici non risolvibili in tempi brevi.
 
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