CONSUMERS LAW
CGUE: in caso di abbonamento sottoscritto a distanza, inizialmente gratuito e rinnovato automaticamente, il consumatore ha diritto di recesso.
Con la sentenza nella causa C-565/22 del 5 ottobre 2023, la CGUE risolve la questione sollevata dalla Corte suprema austriaca relativa all'interpretazione della direttiva sui diritti dei consumatori.
La controversia trae origine dall'intervento di un'associazione austriaca per la tutela dei consumatori che ritiene che il consumatore disponga di un diritto di recesso non solo rispetto alla sua sottoscrizione di un abbonamento di prova gratuito di 30 giorni, ma anche rispetto alla trasformazione di tale abbonamento in abbonamento a pagamento e al suo rinnovo.
Il caso di specie vede coinvolta una società gestore di piattaforme di approfondimento on-line per studenti che prevede la possibilità di sottoscrivere un abbonamento inizialmente gratuito per 30 giorni e che può essere risolto in qualsiasi momento durante tale periodo. L'abbonamento diventa a pagamento solo alla scadenza dei 30 giorni. Quando l'abbonamento a pagamento scade senza essere stato risolto, esso è automaticamente rinnovato per una durata determinata.
Al momento della sottoscrizione di un tale abbonamento a distanza, la società informa i consumatori del diritto di recesso.
Nelle sue argomentazioni, la CGUE afferma che: «il diritto del consumatore di recedere da un contratto a distanza, nel caso della sottoscrizione di un abbonamento comportante un periodo iniziale gratuito e che, in assenza di risoluzione, è rinnovato automaticamente, è, in linea di principio, garantito una sola volta.
Tuttavia, se, al momento della sottoscrizione dell'abbonamento, il consumatore non è stato informato in maniera chiara, comprensibile ed esplicita che, dopo il periodo iniziale gratuito, tale abbonamento diventa a pagamento, egli dovrà disporre di un nuovo diritto di recesso dopo tale periodo».
La controversia trae origine dall'intervento di un'associazione austriaca per la tutela dei consumatori che ritiene che il consumatore disponga di un diritto di recesso non solo rispetto alla sua sottoscrizione di un abbonamento di prova gratuito di 30 giorni, ma anche rispetto alla trasformazione di tale abbonamento in abbonamento a pagamento e al suo rinnovo.
Il caso di specie vede coinvolta una società gestore di piattaforme di approfondimento on-line per studenti che prevede la possibilità di sottoscrivere un abbonamento inizialmente gratuito per 30 giorni e che può essere risolto in qualsiasi momento durante tale periodo. L'abbonamento diventa a pagamento solo alla scadenza dei 30 giorni. Quando l'abbonamento a pagamento scade senza essere stato risolto, esso è automaticamente rinnovato per una durata determinata.
Al momento della sottoscrizione di un tale abbonamento a distanza, la società informa i consumatori del diritto di recesso.
Nelle sue argomentazioni, la CGUE afferma che: «il diritto del consumatore di recedere da un contratto a distanza, nel caso della sottoscrizione di un abbonamento comportante un periodo iniziale gratuito e che, in assenza di risoluzione, è rinnovato automaticamente, è, in linea di principio, garantito una sola volta.
Tuttavia, se, al momento della sottoscrizione dell'abbonamento, il consumatore non è stato informato in maniera chiara, comprensibile ed esplicita che, dopo il periodo iniziale gratuito, tale abbonamento diventa a pagamento, egli dovrà disporre di un nuovo diritto di recesso dopo tale periodo».