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INFORMATION TECHNOLOGY

L’Organizzazione Mondiale per il Commercio – WTO adotta un Accordo sul Commercio Elettronico.

L'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) ha annunciato l'adozione dell'Accordo sul commercio elettronico che si applicherà alle misure adottate o mantenute in vigore da una Parte che incidono sugli scambi per via elettronica. Tuttavia, l'Accordo non si applica:
  • agli appalti pubblici;
  • a servizi forniti nell'esercizio di pubblici poteri; o
  • ad eccezione degli articoli 8, 9 e 12 dell'accordo, alle informazioni detenute o trattate da o per conto di una Parte o alle misure relative a tali informazioni, comprese le misure relative alla loro raccolta.

L'Accordo contiene disposizioni volte a rafforzare la fiducia nel commercio elettronico, tra cui impegni per consolidare la protezione dei dati personali, contrastare le comunicazioni elettroniche non richieste e rafforzare la cybersecurity.

L'Accordo impegna la Parte aderente ad adottare o mantenere in vigore misure idonee a:
  • imporre ai fornitori di messaggi elettronici commerciali di agevolare la capacità dei destinatari di impedire la ricezione continua di tali messaggi;
  • richiedere il consenso, come specificato nelle leggi o regolamenti applicabili alla Parte in sede locale, dei destinatari per la ricezione di messaggi elettronici commerciali; o
  • prevedere la riduzione al minimo dei messaggi elettronici commerciali non richiesti.

L'Accordo richiede inoltre a ciascuna Parte di adottare o mantenere un quadro giuridico che preveda la protezione dei dati personali degli utenti dell'e-commerce e stabilisce che ciascuna Parte deve pubblicare informazioni sulla protezione dei dati personali garantita agli utenti del commercio elettronico, comprese le indicazioni su come una persona fisica può perseguire i rimedi e su come le imprese possono conformarsi ai requisiti legali.
 
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