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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Corte di Cassazione: è valida l’impugnazione del licenziamento trasmessa mediante l’invio di una PEC con allegato un file word.


La Cassazione precisa che il requisito della impugnazione per iscritto del licenziamento, in assenza della previsione di modalità specifiche, deve ritenersi assolto anche mediante l'invio di una PEC con allegato un file formato word.

Con ordinanza n. 18529 dell'8 luglio 2024, la sezione Lavoro enuncia il seguente principio di diritto:

«Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604/66 il requisito della impugnazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario di un qualsiasi atto scritto avente contenuto idoneo a comunicare l'intenzione del lavoratore di impugnare il licenziamento e allo stesso con certezza riferibile, pertanto anche mediante invio di una PEC con allegato un file formato word, non essendo necessario l'invio di una copia informatica di un documento analogico ai sensi dell'art.22 del decreto legislativo n. 82 del 2005».
 
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