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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Corte di Cassazione: l’impiego di un investigatore privato da parte del datore di lavoro per ac-certare l’uso improprio dei permessi ai sensi della legge 104/1992 non viola la normativa sulla protezione dei dati personali.

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata su un caso di licenziamento per giusta causa adottato da un’azienda nei confronti di un proprio dipendente. Quest’ultimo aveva contestato la legittimità del provvedimento disciplinare, sostenendo che l’attività investigativa svolta su incarico del datore di lavoro rappresentasse una violazione della sua privacy. L’indagine era stata commissionata per verificare l’effettivo utilizzo dei permessi retribuiti concessi ai sensi della Legge n. 104/1992 per l’assistenza a un familiare con disabilità.

Dalle verifiche condotte è emerso che il lavoratore, nei giorni di fruizione dei permessi, aveva dedicato parte del tempo ad attività personali e ricreative, tra cui uscite in bicicletta, invece di prestare assistenza al congiunto disabile. Sulla base di tali evidenze, l’azienda aveva proceduto con il licenziamento disciplinare per abuso dei benefici previsti dalla normativa vigente.

Il dipendente ha impugnato il licenziamento, ma sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Brescia ne hanno confermato la legittimità. I giudici di merito hanno ritenuto che l’utilizzo improprio dei permessi retribuiti costituisse una violazione del rapporto fiduciario con il datore di lavoro. Inoltre, la Corte d’Appello ha sottolineato il carattere sistematico dell’abuso, evidenziando come la reiterazione della condotta fosse incompatibile con le finalità assistenziali della Legge n. 104/1992, giustificando così la misura espulsiva adottata.

Il lavoratore ha quindi proposto ricorso in Cassazione, la quale – in merito alla questione della privacy asseritamente violata - ha precisato che l’attività investigativa non ha riguardato l’esecuzione della prestazione lavorativa, ma esclusivamente la modalità di utilizzo dei permessi retribuiti. Tale forma di controllo, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, è lecita qualora finalizzata all’accertamento di comportamenti illeciti del dipendente, come l’abuso di benefici assistenziali.
 
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