TUTELA DEI DATI PERSONALI
Corte di Cassazione: non sanzionabile il medico che registra un colloquio con collega per co-stituirsi una prova processuale.
La registrazione di un colloquio fra colleghi, a cui partecipi chi registra, finalizzata ad acquisire prove da utilizzare in sede giudiziaria, non è lesiva del diritto alla riservatezza, seppure realizzata senza il consenso dell’interessato, perché necessaria ai fini dello svolgimento delle indagini difensive o comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Così ha stabilito la Cassazione civile con l’ordinanza n. 5844/2025.