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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Corte di Cassazione: videosorveglianza in condominio, non c’è violazione della privacy se le telecamere sulle parti comuni riprendono solo l’ingresso di casa del condòmino che le ha in-stallate.

La Corte di Cassazione interviene sul tema dell’installazione di telecamere a tutela della sicurezza personale nelle aree comuni condominiali, chiarendo in quali casi l’impianto può ritenersi lecito. Il punto decisivo – sottolinea la pronuncia – è l’oggetto effettivo dell’inquadratura. Se, infatti, il dispositivo è orientato esclusivamente verso la porta d’ingresso dell’appartamento di chi lo ha collocato, non si configura una violazione della riservatezza né sorge l’obbligo di acquisire preventivamente il consenso degli altri comproprietari.

Sia il Tribunale sia, successivamente, la Corte d’Appello avevano escluso che le telecamere – pur installate nelle parti comuni - fossero orientabili o “mobili” e avevano accertato che l’angolo di ripresa era limitato ai soli accessi dell’abitazione della convenuta. In tale prospettiva, il sistema è stato ritenuto conforme ai criteri indicati dal Garante per la protezione dei dati personali: liceità, proporzionalità e necessità, in quanto strumentale a soddisfare esigenze di sicurezza.

Investita del ricorso, la Cassazione ha respinto il ricorso, escludendo che i giudici di merito avessero omesso di motivare sulla proporzionalità del trattamento (la Corte d’Appello, al contrario, aveva espressamente rilevato che le telecamere non inquadravano porzioni ulteriori rispetto alle aree riconducibili alla sfera della convenuta).

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