INFORMATION TECHNOLOGY
Corte Suprema di Cassazione: il gestore di un blog è responsabile dei contenuti diffamatori pubblicati da terzi non rimossi.
Il blogger che venga a conoscenza della presenza, sul proprio sito, di commenti diffamatori pubblicati da terzi è tenuto ad attivarsi tempestivamente per rimuoverli. L’inerzia successiva alla conoscenza dei contenuti illeciti può infatti determinare una responsabilità risarcitoria.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 10 luglio 2026, n. 22999, relativa a una controversia originata da alcuni commenti denigratori pubblicati in calce a un post che contestava l’attendibilità di un articolo giornalistico.
Nel caso esaminato, il gestore del blog aveva mantenuto online i commenti anche dopo averne acquisito consapevolezza, provvedendo alla loro eliminazione soltanto a seguito dell’avvio del giudizio. I giudici di merito lo avevano pertanto condannato al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal giornalista, quantificato in 23.000 euro sulla base dei criteri elaborati dal Tribunale di Milano in materia di diffamazione.
La Cassazione ha confermato la decisione, precisando che sul blogger non grava un obbligo generale di controllo preventivo dei contributi inseriti dagli utenti. La responsabilità sorge, tuttavia, quando il gestore, dopo essere venuto a conoscenza del carattere diffamatorio dei contenuti, ometta di rimuoverli con tempestività, consentendone l’ulteriore diffusione.
Secondo la Corte, la permanenza consapevole del commento lesivo equivale, sotto il profilo della responsabilità, a una forma di adesione o comunque di compartecipazione alla sua diffusione. La libertà di espressione garantita dall’articolo 10 CEDU non esclude, pertanto, l’obbligo di intervenire ex post a tutela della reputazione altrui.
La pronuncia si inserisce in un orientamento ormai consolidato, sia civile sia penale, che distingue nettamente tra l’assenza di un dovere di sorveglianza preventiva e l’obbligo di rimozione successivo alla conoscenza effettiva dell’illecito.