Pulsantiera di navigazione Home Page
Pagina Facebook Pagina Linkedin Canale Youtube Versione italiana
Notizie
Notizie legali

INFORMATION TECHNOLOGY

AI Act, dal 2 agosto scattano gli obblighi di trasparenza. La Commissione UE aggiorna le proprie FAQ sull’articolo 50 dell’AI Act, ad integrazione delle Linee guida definitive pubblicate il 20 luglio 2026.

La Commissione europea ha aggiornato le proprie FAQ sull’articolo 50 dell’AI Act, a integrazione delle Linee guida definitive pubblicate il 20 luglio 2026. I chiarimenti precisano quali imprese debbano informare gli utenti dell’impiego dell’intelligenza artificiale e come debbano essere marcati o etichettati i contenuti generati o manipolati artificialmente. Gli obblighi si applicano dal 2 agosto 2026.

I provider devono progettare i sistemi destinati a interagire direttamente con persone fisiche in modo che l’utente sia informato di stare comunicando con un sistema di IA. L’avviso non è necessario soltanto quando la natura artificiale dell’interazione risulti evidente, eccezione che deve essere valutata restrittivamente in relazione al contesto concreto.

I provider di sistemi generativi, compresi i sistemi di IA per finalità generali, devono inoltre fare in modo che gli output audio, immagini, video e testi siano:

  • marcati in un formato leggibile da macchina;

  • riconoscibili come generati o manipolati mediante IA;

  • supportati da soluzioni tecniche efficaci, interoperabili, robuste e affidabili, nei limiti della fattibilità tecnica e dello stato dell’arte.

I deployer, ossia le organizzazioni che utilizzano sistemi di IA sotto la propria autorità per finalità professionali, devono informare le persone esposte a sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica.

Devono inoltre rendere riconoscibili:

  • immagini, audio o video che costituiscono un deepfake;

  • testi generati o manipolati mediante IA e pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico.

Per questi ultimi testi, l’obbligo non si applica quando il contenuto sia stato sottoposto a revisione umana o controllo editoriale e una persona fisica o giuridica ne abbia assunto la responsabilità editoriale. L’esenzione non può quindi essere invocata sulla base di una verifica meramente formale o automatizzata.

Per le opere manifestamente artistiche, creative, satiriche o fittizie contenenti deepfake, l’informazione deve essere fornita in modo appropriato, senza compromettere la fruizione dell’opera. Restano inoltre le specifiche deroghe per gli utilizzi autorizzati dalla legge a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento dei reati.

La Commissione chiarisce anche che, quando il sistema è utilizzato nell’ambito dell’organizzazione, il deployer è normalmente la persona giuridica. Dipendenti, collaboratori e freelance che operano sotto le sue istruzioni, responsabilità e controllo non assumono autonomamente tale qualifica.

La proroga al 2 dicembre 2026 non riguarda tutti gli obblighi dell’articolo 50. Essa si applica esclusivamente alla marcatura e rilevabilità dei contenuti prevista dall’articolo 50, paragrafo 2, per i sistemi già immessi sul mercato o messi in servizio prima del 2 agosto 2026.

Gli altri obblighi — compresi gli avvisi sull’interazione con l’IA, sui sistemi biometrici e di riconoscimento delle emozioni e l’etichettatura dei deepfake — si applicano dal 2 agosto 2026. I contenuti già generati e resi disponibili prima di tale data non devono invece essere etichettati retroattivamente.

Provider e deployer dovrebbero:

  1. censire chatbot, assistenti virtuali, agenti, sistemi generativi e strumenti biometrici utilizzati;

  2. qualificare correttamente il ruolo dell’impresa per ciascun sistema;

  3. introdurre avvisi chiari e accessibili prima o al momento dell’interazione con l’IA;

  4. verificare con i fornitori la disponibilità di marcature leggibili da macchina e strumenti di rilevazione;

  5. definire procedure per etichettare deepfake e contenuti di interesse pubblico;

  6. documentare l’eventuale revisione umana e l’effettiva assunzione della responsabilità editoriale;

  7. aggiornare contratti, policy editoriali, procedure di pubblicazione e istruzioni al personale;

  8. conservare evidenza delle valutazioni e delle soluzioni adottate per dimostrare la conformità.

Il Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA costituisce uno strumento volontario riconosciuto dalla Commissione e dall’AI Board per facilitare la conformità agli obblighi di marcatura ed etichettatura. L’adesione non prova automaticamente il rispetto dell’AI Act, mentre le imprese che non aderiscono devono essere in grado di dimostrare attraverso misure alternative adeguate la conformità delle proprie procedure.

Stampa la pagina