DIRITTO DEI CONSUMATORI
Corte di Giustizia UE su pratiche ingannevoli: non solo quando portano alla decisione di comprare un prodotto, ma anche a quella di entrare nel negozio.
Con questa sentenza, la Corte di Giustizia ha chiarito che una pratica commerciale deve essere qualificata come "ingannevole", ai sensi della normativa UE, qualora contenga informazioni false o possa ingannare il consumatore medio e sia idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Le società italiane già sanzionate dall’AGCM hanno posto in essere una pratica commerciale sleale e ingannevole per il solo fatto di aver spinto il consumatore ad entrare in un negozio nel quale il prodotto in offerta non era disponibile. Infatti, rientra nella nozione di “decisione di natura commerciale” qualsiasi decisione che sia direttamente connessa con quella di acquistare o meno un prodotto. È quanto affermato dalla Corte Ue nel caso Trento Sviluppo e Centrale Adriatica, affiliate Coop. Ulteriormente, una pratica commerciale deve essere qualificata come “ingannevole”, ai sensi della normativa UE, qualora, da un lato, contenga informazioni false o possa ingannare il consumatore medio e, dall’altro, sia idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Corte di giustizia dell'Unione europea Sentenza, Sez. VI, 19/12/2013, n. C-281/12
Le società italiane già sanzionate dall’AGCM hanno posto in essere una pratica commerciale sleale e ingannevole per il solo fatto di aver spinto il consumatore ad entrare in un negozio nel quale il prodotto in offerta non era disponibile. Infatti, rientra nella nozione di “decisione di natura commerciale” qualsiasi decisione che sia direttamente connessa con quella di acquistare o meno un prodotto. È quanto affermato dalla Corte Ue nel caso Trento Sviluppo e Centrale Adriatica, affiliate Coop. Ulteriormente, una pratica commerciale deve essere qualificata come “ingannevole”, ai sensi della normativa UE, qualora, da un lato, contenga informazioni false o possa ingannare il consumatore medio e, dall’altro, sia idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Corte di giustizia dell'Unione europea Sentenza, Sez. VI, 19/12/2013, n. C-281/12