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Suprema Corte di Cassazione: inammissibile l'impugnazione presentata con raccomandata online.
La spedizione dell'impugnazione mediante raccomandata inviata con il mezzo telematico attraverso il servizio internet di posta raccomandata "online", non consentendo la trasmissione dell'atto scritto in originale, in quanto si sostanzia nell'inoltro di un testo o un'immagine in formato digitale che le poste provvedono successivamente a stampare e recapitare al destinatario, deve ritenersi inidonea a soddisfare i requisiti di forma prescritti, a pena di inammissibilità, per la proposizione e la spedizione dell'atto di impugnazione.
La decisione, in tema di modalità di presentazione dell’impugnazione, si concentra sull’invio a mezzo raccomandata del relativo atto. Per la Cassazione, però, pur essendo previsto dal legislatore l’utilizzo della raccomandata (art. 583, comma 1, c.p.p.), qualora venga utilizzato il più moderno strumento della raccomandata online, che non consente la trasmissione dell’atto in originale e quindi non è in grado di offrire garanzie di autenticità ed effettiva riferibilità all’impugnante, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile.
Cassazione penale Sentenza, Sez. III, 17/02/2014, n. 7337
La decisione, in tema di modalità di presentazione dell’impugnazione, si concentra sull’invio a mezzo raccomandata del relativo atto. Per la Cassazione, però, pur essendo previsto dal legislatore l’utilizzo della raccomandata (art. 583, comma 1, c.p.p.), qualora venga utilizzato il più moderno strumento della raccomandata online, che non consente la trasmissione dell’atto in originale e quindi non è in grado di offrire garanzie di autenticità ed effettiva riferibilità all’impugnante, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile.
Cassazione penale Sentenza, Sez. III, 17/02/2014, n. 7337