DIRITTO D'AUTORE
Società di autori e operatori del mercato dell'arte: siglato il Protocollo di intesa sul "diritto di seguito".
Il 17 febbraio scorso i rappresentanti delle società di autori e gli operatori del mercato dell'arte (mercanti, gallerie, case d'asta), sotto gli auspici del Commissario Ue al mercato interno Michel Barnier, hanno siglato il documento "Key Principles and Recommendations on the management of the Author Resale Right" sui principi base che regolano la gestione del diritto di seguito.
Il “diritto di seguito” è il diritto dell’autore di opere delle arti figurative e dei manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima ed è regolato in Italia dal decreto legislativo n.118 del 13/2/2006 “Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale” pubblicato nella G.U. serie generale n. 71 del 25/3/2006 e in vigore dal 9/4/2006.
Il compenso è a carico del venditore ed è dovuto per tutte le vendite successive alla prima cui partecipi, come venditore, acquirente o intermediario, un professionista del mercato dell’arte. Sono quindi soggette ad esso le transazioni di gallerie, case d’asta o mercanti d’arte, mentre sono escluse le vendite dirette tra privati. L’importo del compenso è in percentuale, individuato per scaglioni, su quanto ottenuto per ogni vendita.
In base alla norma, per opere d’arte si intendono le creazioni originali dell'artista, come quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie ed esemplari considerati come opere d’arte e originali, nonché i manoscritti.
La SIAE è incaricata di incassare il diritto di seguito per conto di tutti gli artisti anche se non associati all’Ente.
Il “diritto di seguito” è il diritto dell’autore di opere delle arti figurative e dei manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima ed è regolato in Italia dal decreto legislativo n.118 del 13/2/2006 “Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale” pubblicato nella G.U. serie generale n. 71 del 25/3/2006 e in vigore dal 9/4/2006.
Il compenso è a carico del venditore ed è dovuto per tutte le vendite successive alla prima cui partecipi, come venditore, acquirente o intermediario, un professionista del mercato dell’arte. Sono quindi soggette ad esso le transazioni di gallerie, case d’asta o mercanti d’arte, mentre sono escluse le vendite dirette tra privati. L’importo del compenso è in percentuale, individuato per scaglioni, su quanto ottenuto per ogni vendita.
In base alla norma, per opere d’arte si intendono le creazioni originali dell'artista, come quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie ed esemplari considerati come opere d’arte e originali, nonché i manoscritti.
La SIAE è incaricata di incassare il diritto di seguito per conto di tutti gli artisti anche se non associati all’Ente.