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DIRITTO D'AUTORE

Il Tribunale di Milano respinge l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 46-bis L.d.A. sull'equo compenso.

Nella causa sull’equo compenso per gli autori di opere cinematografiche e assimilate, promossa da SKY contro la SIAE l’emittente satellitare aveva eccepito l’incostituzionalità dell’articolo 46-bis della legge sul diritto d’autore e aveva citato in giudizio la SIAE rifiutandosi di pagare l’equo compenso agli autori delle opere cinematografiche trasmesse sui canali digitali, satellitari e sul web.

Il Tribunale di Milano ha accertato invece come dovuto il compenso agli autori cinema da parte dell’emittente televisiva, rimettendone la determinazione alla procedura di arbitraggio prevista dall’articolo 46-bis“.

Non solo il Tribunale di Milano ha riconosciuto, in maniera chiara e inequivocabile, il meccanismo di arbitraggio ma ha altresì’ confermato anche il principio dell’irrinunciabilità dell’equo compenso per copia privata, poiché si tratta di compenso diverso da quello oggetto del procedimento. L’equo compenso per copia privata è un diritto indipendente e diverso dagli altri diritti riconosciuti agli artisti, interpreti ed esecutori ai quali, quindi, spetta un diritto irrinunciabile all’ equo compenso per copia privata a prescindere da qualsiasi diverso accordo in merito. La sentenza fa quindi luce su una questione fondamentale, confermando che anche a fronte di una eventuale cessione del diritto all’ equo compenso per copia privata, gli artisti interpreti esecutori mantengono comunque la piena legittimazione a ricevere la quota di copia privata di loro spettanza.
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