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INFORMATION TECHNOLOGY

Starting from January 1st, 2015 the new MoSS system for VAT on digital services into force.

Dal 1° Gennaio 2015 i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione (es. APP, musica, film, Internet, ebook) resi a soggetti non passivi europei saranno territorialmente rilevanti nel Paese “in cui la persona è stabilita, oppure ha il domicilio o la residenza abituale” (art. 58, direttiva n. 2006/112/CE, modificato dall’art. 5 della direttiva servizi).

Nuova territorialità per i servizi digitali

Fino al 31 dicembre 2014 le citate prestazioni sono imponibili normalmente nel luogo di stabilimento del prestatore anche se detta regola generale soffre alcune eccezioni legate a criteri specifici, quali quello dell’utilizzo e del committente. Questo regime ha provocato censurabili rendite di posizione da parte delle major del settore (quali ad esempio Apple, Google ed Amazon) le quali hanno localizzato, nella maggior parte dei casi, la sede in Stati con aliquota IVA inferiore (es. Lussemburgo).

La direttiva IVA prevede, altresì, la facoltà per gli Stati membri di esercitare l’opzione che consente di subordinare la territorialità, ancorata al citato principio di destinazione, all’ulteriore condizione del criterio di utilizzazione. Ciò comporta che se i servizi sono fruiti al di fuori dell’Unione, i Paesi possono avvalersi della norma sull’effettiva fruizione ed astenersi dal tassare tali operazioni (direttiva n. 2006/112/CE, art. 59 bis, lettera a) così come possono ricomprendere ad imposizione le prestazioni consumate all’interno del loro territorio da destinatari extra-UE (art. 59-bis, lett. b, direttiva cit.). Questa seconda previsione non trova applicazione per le prestazioni fornite a consumatori comunitari.

Risvolti operativi

Le citate novità comportano l’obbligo per gli operatori economici di identificarsi ai fini IVA in ogni singolo Stato di consumo.

L’Unione europea al fine di semplificare gli adempimenti fiscali, nonché ridurre i costi amministrativi dei prestatori (comunitari ed extra-UE) ha previsto un sistema opzionale per definire i servizi in questione nel solo Paese di identificazione. Ciò consente di dichiarare e versare nel citato Stato tutte le prestazioni fornite a privati localizzati nel territorio unioniale. Detto sistema rappresenta un’evoluzione, sia oggettiva che soggettiva, del regime VoeS.

Di contro restano legati allo Stato di consumo gli obblighi di fatturazione nonché l’aliquota applicabile ai servizi digitali. Ciò induce a ritenere che i soggetti passivi dovranno garantire di conoscere le norme pertinenti degli Stati membri in cui prestano servizi a privati.

In vista dell’imminente avvio del Mini one Stop Shop - MoSS, la Commissione europea ha fornito indicazioni agli operatori economici che si avvarranno, dal 2015, di tale regime. Questa esigenza è motivata dall’obbligo di garantire la conoscenza delle norme nazionali sulla corretta definizione degli adempimenti relativi ai servizi c.d. digitali negli Stati membri di consumo. La Commissione ha effettuato una ricognizione delle disposizioni vigenti nei singoli Paesi, relative alla gestione dello sportello unico, ed ha fornito indicazioni in progress dato che possono essere oggetto di revisione, anche imminente, da parte dei rispetti Governi. Comunque l’Unione europea garantisce un aggiornamento costante delle stesse.

(Source: web site Il Fisco).
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