DATA PROTECTION
Legislative decree 151/2015 introducing the new rules on employees' controls at a distance into force.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 151/2015 (in vigore dal 24.09.2015), è stato riformato l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori ed è cambiata la disciplina normativa del controllo a distanza dei lavoratori.
La nuova disciplina si caratterizza per molteplici profili di rilevante interesse per le aziende, anche in considerazione del fatto che l’impostazione di tutto il nuovo impianto normativo è caratterizzata – da un lato - dalla abrogazione del divieto generale di controllo ma – dall’altro – dal rafforzamento delle tutele privacy mediante il rinvio alle norme sul trattamento dei dati personali.
Mentre resta obbligatoria la procedura di accordo sindacale o di autorizzazione ministeriale per impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, la riforma ha disposto che per quanto riguarda gli “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa” e gli “strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze” non è più necessario alcun accordo o autorizzazione e i dati raccolti possono essere utilizzati “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”. Ciò, tuttavia, a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal Codice della privacy.
Ciò implica la stringente necessità che tutti i datori di lavoro verifichino l’adeguatezza e la conformità normativa dei processi e delle politiche di trattamento dei dati interne nella gestione dei dati dei lavoratori, anche a fini di controllo, tenendo presente le molteplici prescrizioni di cui ai Provvedimenti generali dell’Autorità Garante per la privacy (es: redazione del Disciplinare Interno sul controllo di email e Internet sui luoghi di lavoro di cui alle Linee Guida del 1° marzo 2007, tra gli altri), cui sostanzialmente è demandato il controllo di corretta applicazione delle nuove norme.
La nuova disciplina si caratterizza per molteplici profili di rilevante interesse per le aziende, anche in considerazione del fatto che l’impostazione di tutto il nuovo impianto normativo è caratterizzata – da un lato - dalla abrogazione del divieto generale di controllo ma – dall’altro – dal rafforzamento delle tutele privacy mediante il rinvio alle norme sul trattamento dei dati personali.
Mentre resta obbligatoria la procedura di accordo sindacale o di autorizzazione ministeriale per impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, la riforma ha disposto che per quanto riguarda gli “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa” e gli “strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze” non è più necessario alcun accordo o autorizzazione e i dati raccolti possono essere utilizzati “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”. Ciò, tuttavia, a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal Codice della privacy.
Ciò implica la stringente necessità che tutti i datori di lavoro verifichino l’adeguatezza e la conformità normativa dei processi e delle politiche di trattamento dei dati interne nella gestione dei dati dei lavoratori, anche a fini di controllo, tenendo presente le molteplici prescrizioni di cui ai Provvedimenti generali dell’Autorità Garante per la privacy (es: redazione del Disciplinare Interno sul controllo di email e Internet sui luoghi di lavoro di cui alle Linee Guida del 1° marzo 2007, tra gli altri), cui sostanzialmente è demandato il controllo di corretta applicazione delle nuove norme.