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Corte Suprema di Cassazione: la notifica via PEC del ricorso in Cassazione è inesistente in assenza della ricevuta di avvenuta consegna.
La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 20072/2015 - ha chiarito che l'invio a mezzo posta elettronica certificata non si esaurisce con l'invio telematico dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo PEC del ricorso per Cassazione determina l'inesistenza della notifica con conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ex art. 291 c.p.c. in quanto la sanatoria è prevista solo nel caso di una notifica esistente ancorchè nulla.
La mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo PEC del ricorso per Cassazione determina l'inesistenza della notifica con conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ex art. 291 c.p.c. in quanto la sanatoria è prevista solo nel caso di una notifica esistente ancorchè nulla.