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REATI INFORMATICI

Procura di Trento: Circolare sulle regole per la determinazione della competenza territoriale in caso di truffa on line.

In caso di truffa online, la competenza territoriale è condizionata dal luogo in cui viene ricevuto il bonifico o è stata attivata la carta di credito prepagata. Ma per trattarsi di truffa non è sufficiente il mancato invio della merce, occorrono artifici e raggiri.

Lo ha chiarito la procura della repubblica distrettuale di Trento con la circolare n. 18 del 21 dicembre 2015. Le truffe conseguenti ad acquisti sul web sono molto frequenti e si differenziano dai meri inadempimenti civilistici (rappresentati per esempio dalla mancata consegna della merce da parte del venditore), per la loro connotazione complessa e ingannevole. Questo tipo di reato deve inoltre essere distinto dall’articolo 640 – ter, c.p., specifica la circolare, che punisce «chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno».

 Se si tratta di una vera e propria truffa (perché ad esempio il venditore ha fatto oggetto della contrattazione cose mai possedute o vendute contemporaneamente a più persone), è importante determinare con precisione la competenza territoriale dell’autorità giudiziaria. Il reato di truffa deve ritenersi consumato «nel luogo in cui è stata attivata la carta di credito prepagata o dove è stato ricevuto il bonifico», specifica la nota trentina. L’effettivo conseguimento dell’ingiusto profitto, con relativo danno alla persona offesa, si realizza infatti nel momento in cui si verifica l’effettiva prestazione del bene, prosegue la procura. In buona sostanza non è sufficiente che il profitto dell’azione truffaldina esca dalla disponibilità del soggetto passivo ma occorre che lo stesso entri nella sfera giuridica del malfattore. La truffa è un reato istantaneo e di danno, prosegue la circolare, ed è irrilevante il luogo in cui il raggirato ha provveduto ad effettuare il pagamento. E’ invece importante conoscere il luogo in cui è stato attivato il conto o è stata attivata la carta prepagata dell’indagato. Nel caso di impossibilità di determinazione di questo luogo, conclude l’istruzione, occorre fare applicazione dei criteri residuali indicati dall’art. 9, c.p.p., con particolare riferimento al luogo di residenza dell’autore del reato.

(Fonte: Diritto & Giustizia - Autore: Stefano Manzelli - Titolarità dei contenuti: GIUFFRE' Editore).

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