TUTELA DEI DATI PERSONALI
Garante della privacy: scheda sul Data Protection Officer.
In una scheda diffusa dal Garante della privacy sul suo sito viene presentata la figura del Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer – DPO) come definita nella proposta di Regolamento COM (2012)11 concernente la “Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati”.
Il Responsabile sarà autonomo, specializzato e con a disposizione risorse umane e finanziarie.
Il Responsabile della protezione dei dati personali, presentato nella scheda informativa diffusa dal Garante della Privacy sul suo sito, può essere nominato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
Requisiti. Il Responsabile dovrà: avere un’adeguata conoscenza della normativa che regolamenta la gestione dei dati personali nel Paese in cui opera; adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza ed in assenza di conflitti di interesse; operare alle dipendenze del titolare oppure sulla base di un contratto di servizio. Dovranno essere messe a disposizioni del Responsabile della protezione dei dati personali le risorse umane e finanziarie necessarie all’adempimento dei suoi compiti.
Quando è previsto. Nella nota diffusa vengono specificati, altresì, i casi in cui deve essere designato obbligatoriamente un Responsabile della protezione dei dati personali: amministrazioni ed enti pubblici, imprese con 250 o più dipendenti e tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati. Nulla impedisce al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di designare il Responsabile anche in casi diversi da quelli indicati.
Compiti. Infine, la scheda esplica i principali compiti che spetteranno al Data Protection Officer, il quale dovrà adempiere in particolare a funzioni di vigilanza, verifica e controllo.
(Fonte: Diritto & Giustizia - Titolarità dei contenuti: GIUFFRE' Editore).
Il Responsabile sarà autonomo, specializzato e con a disposizione risorse umane e finanziarie.
Il Responsabile della protezione dei dati personali, presentato nella scheda informativa diffusa dal Garante della Privacy sul suo sito, può essere nominato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
Requisiti. Il Responsabile dovrà: avere un’adeguata conoscenza della normativa che regolamenta la gestione dei dati personali nel Paese in cui opera; adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza ed in assenza di conflitti di interesse; operare alle dipendenze del titolare oppure sulla base di un contratto di servizio. Dovranno essere messe a disposizioni del Responsabile della protezione dei dati personali le risorse umane e finanziarie necessarie all’adempimento dei suoi compiti.
Quando è previsto. Nella nota diffusa vengono specificati, altresì, i casi in cui deve essere designato obbligatoriamente un Responsabile della protezione dei dati personali: amministrazioni ed enti pubblici, imprese con 250 o più dipendenti e tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati. Nulla impedisce al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di designare il Responsabile anche in casi diversi da quelli indicati.
Compiti. Infine, la scheda esplica i principali compiti che spetteranno al Data Protection Officer, il quale dovrà adempiere in particolare a funzioni di vigilanza, verifica e controllo.
(Fonte: Diritto & Giustizia - Titolarità dei contenuti: GIUFFRE' Editore).