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Starting from March 12, 2016 resignation and resolution of the work contract by mutual consent must be carried out exclusively via electronic means.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del D.lvo 151/15, dal 12 marzo 2016, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente, con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Tra gli altri, restano esclusi da tale disciplina i rapporti di lavoro domestico, quelli alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il settore marittimo e i recessi avvenuti durante il periodo di prova nonché le dimissioni o risoluzioni consensuali attuate nelle sedi “conciliative” e le Commissioni di certificazione.
La mancata effettuazione della procedura telematica prescritta produrrà l’inefficacia delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.
Ne consegue che il datore di lavoro non potrà più accettare dimissioni che non siano presentate in questi termini, né potrà risolvere consensualmente i rapporti se non dinanzi le sedi protette. Il rischio è vedersi reclamare l’inefficacia della cessazione di un rapporto venuto meno magari mesi prima nel consenso delle parti o anche per volontà del lavoratore.
Tra gli altri, restano esclusi da tale disciplina i rapporti di lavoro domestico, quelli alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il settore marittimo e i recessi avvenuti durante il periodo di prova nonché le dimissioni o risoluzioni consensuali attuate nelle sedi “conciliative” e le Commissioni di certificazione.
La mancata effettuazione della procedura telematica prescritta produrrà l’inefficacia delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.
Ne consegue che il datore di lavoro non potrà più accettare dimissioni che non siano presentate in questi termini, né potrà risolvere consensualmente i rapporti se non dinanzi le sedi protette. Il rischio è vedersi reclamare l’inefficacia della cessazione di un rapporto venuto meno magari mesi prima nel consenso delle parti o anche per volontà del lavoratore.