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DIRITTO DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Pubblicata la direttiva 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate.

L’8 Giugno 2016 è stata pubblicata nella gazzetta ufficiale dell’Unione Europea la c.d. “Direttiva segreti commerciali”, adottata dal Consiglio per definire le norme in materia di protezione dei segreti commerciali e delle informazioni riservate delle imprese dell'UE.

Gli Stati Membri dovranno recepire la Direttiva entro il 9 Giugno 2018.

La direttiva, che stabilisce misure comuni contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti dei segreti commerciali, è volta a garantire il buon funzionamento del mercato interno. È inoltre destinata ad avere un effetto deterrente contro la divulgazione illecita di segreti commerciali, senza minare i diritti e le libertà fondamentali o l'interesse pubblico, in particolare la pubblica sicurezza, la tutela dei consumatori, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente e la mobilità dei lavoratori.

Protezione delle indagini condotte dai media

Sebbene la direttiva preveda misure per impedire la divulgazione di informazioni al fine di proteggere la riservatezza dei segreti commerciali, le nuove misure garantiscono pienamente che il giornalismo d'inchiesta possa essere esercitato senza nuove limitazioni anche per quanto riguarda la protezione delle fonti giornalistiche.


Mobilità dei lavoratori dipendenti

La direttiva non imporrà restrizioni ai lavoratori per quanto riguarda i contratti di lavoro, ai quali continuerà ad applicarsi il diritto nazionale.

Non ci sarà pertanto alcuna limitazione all'uso da parte dei lavoratori dipendenti di esperienze e competenze onestamente acquisite nel normale svolgimento del loro lavoro.

Inoltre, l'autonomia delle parti sociali e il loro diritto di stipulare accordi collettivi non saranno pregiudicati dall'attuazione delle nuove condizioni.

Informatori

Le persone che agendo in buona fede rivelano segreti commerciali con l'obiettivo di proteggere l'interesse pubblico generale, comunemente noti come "informatori", beneficeranno di un'adeguata protezione. La protezione dei segreti commerciali non si estenderà ai casi miranti a rivelare un'irregolarità, un atto punibile o un'attività illecita, a condizione che il convenuto abbia agito allo scopo di tutelare l'interesse pubblico generale.

Risarcimento dei detentori di segreti commerciali

In base al nuovo quadro giuridico gli Stati membri dell'UE dovranno definire le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare la disponibilità di strumenti di ricorso di diritto civile contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti di segreti commerciali.

Questi dovranno essere equi, efficaci e dissuasivi, non inutilmente complessi o costosi e non comportare termini irragionevoli o ritardi ingiustificati. Il termine di prescrizione per i ricorsi non sarà superiore a sei anni.

I detentori di segreti commerciali avranno il diritto di chiedere l'applicazione di mezzi di ricorso in caso di danni derivanti da appropriazione illecita di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici contenenti il segreto commerciale o dai quali è possibile dedurre il segreto commerciale.
Se necessario, la riservatezza dei segreti commerciali sarà salvaguardata anche durante e dopo i procedimenti giudiziari.
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