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TAR Lombardia: i like di Facebook possono ledere l'immagine della Pubblica Amministrazione.

La condivisione o l’apprezzamento da parte di un agente di notizie pubblicate su Facebook, quando queste possono essere interpretate come lesive dell’immagine della Polizia penitenziaria, portano alla sospensione dal servizio.

È quanto stabilito dalla Sezione Terza del T.A.R. della Lombardia, ordinanza 19 maggio 2016, n. 246, che ha respinto l’istanza cautelare di un agente già sospeso per un mese dal Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.

L’agente della Polizia penitenziaria aveva cliccato sul pulsante “Mi piace” in relazione a un articolo pubblicato su Facebook che riportava la notizia del suicidio di un detenuto nella struttura carceraria in cui l’agente lavorava. In seguito all’episodio, il Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e il Consiglio Centrale di Disciplina avevano deciso di sospendere l’agente dal servizio per un mese, ai sensi dell’articolo 5 del D. Lgs. 449/1992. Il decreto legislativo, detto della “Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti”, prevede l’allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi con privazione dello stipendio per coloro che risultano colpevoli di “denigrazione dell’Amministrazione o dei superiori”. L’agente era stato quindi notificato della sospensione alla fine del mese di luglio 2015.

Ritenendosi insoddisfatto della decisione del Consiglio Centrale di Disciplina, l’agente si era rivolto al T.A.R. della Lombardia per l’annullamento della sanzione. In particolare, il ricorrente faceva notare come l’articolo pubblicato su Facebook avesse un contenuto lungo e complesso e che l’aggiunta del commento “Mi piace” al post nella sua interezza non costituisse di per sé un atto lesivo dell’immagine della Polizia penitenziaria.

Il T.A.R. ha però respinto l’istanza cautelare dell’agente e confermato la sanzione inflitta dal Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che le azioni del ricorrente possono effettivamente “comportare un danno all’immagine dell’Amministrazione” e quindi “assumono rilevanza disciplinare”.

Il Tribunale ha ammesso, come si legge nell’ordinanza, che “la notizia avesse un contenuto complesso, in quanto oltre all’informazione sul suicidio dava anche quella del pronto intervento della Polizia penitenziaria”; tuttavia, la mancanza di una tempestiva smentita del giudizio espresso, a seguito di successivi commenti alla notizia “inequivocabilmente riprorevoli”, ha qualificato il comportamento dell’agente come sanzionabile.

Nessun dubbio quindi da parte del Tribunale Amministrativo, che offre in tal modo un’importante indicazione in merito alla condotta che i pubblici ufficiali del Corpo di polizia sono tenuti a seguire su Internet e sui social network.

(Fonte: Sito web leggioggi.it  –  Autore e Titolarità dei contenuti: Sergio Mogorovich).
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