DIRITTO D'AUTORE
Riproduzione on line di rassegne stampa e violazione del diritto d'autore.
Realizzare una rassegna stampa senza detenere i diritti di riproduzione degli articoli integra gli estremi della concorrenza sleale e l’attività deve essere inibita. È quanto stabilito dal Tribunale di Trento.
È il caso di una società che si è vista inibire il diritto alla riproduzione “o l’ulteriore riproduzione” e alla diffusione delle opere edite da una società editrice titolare dei diritti di utilizzazione e riproduzione.
In particolare, il Consiglio Provinciale di Bolzano aveva indetto una gara per conferire un incarico per un servizio di “Media Monitoring” che consisteva “nella raccolta di notizie di attualità da stampa, radio e televisione e nella loro messa a disposizione online agli utenti”.
La società aggiudicataria della gara aveva prestato garanzia circa la titolarità dei diritti di riproduzione e di utilizzazione dei mezzi di informazione in questione e creato due siti internet, uno accessibile solo mediante password e uno liberamente accessibile.
A questo punto, una società editrice che cura la pubblicazione di numerose testate giornalistiche e ne detiene i diritti di utilizzazione e riproduzione ricorre al Tribunale di primo grado per vedere tutelati i propri diritti violati dalla creazione dei due siti in questione.
Il Tribunale di Trento, facendo riferimento alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, ha affermato che a norma dell’articolo 38: “nell’opera collettiva […] il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore dell’opera stessa” e tale principio si applica anche all’editore di periodici o giornali e che, a norma del primo comma dell’articolo 65: “gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato”.
Nel caso in questione, gli articoli pubblicati su uno dei giornali facenti riferimento alla società editrice contenevano una clausola di riservatezza e si era in presenza, da parte della società aggiudicataria, di una riproduzione sistematica di tali articoli, in tempo reale e a scopo di lucro , pertanto, il Tribunale (i) ha accolto il ricorso cautelare presentato dalla società titolare dei diritti in questione, (ii) ha inibito alla società aggiudicataria la riproduzione e la diffusione delle opere edite dalla società ricorrente e (iii) ha fissato una somma giornaliera di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento.
In sostanza il Tribunale ha ritenuto applicabile l’articolo 101 Legge d’Autore che “rappresenta una particolare ipotesi di concorrenza sleale” e secondo il quale: “la riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Sono considerati atti illeciti: […] b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o di altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffuse”.
(Tribunale di Trento, Ordinanza del 21 giugno 2013)
(Fonte: News redazionali del sito web filodiritto.com pubblicata il 3.7.2013 - Titolarità contenuti: Inforomatica S.r.l.)