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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Cassazione: (1) videosorveglianza nel condominio non vìola la privacy anche se installata senza delibera condominiale; (2) videoregistrazioni come prova nel processo penale anche se effettuate in violazione delle norme privacy.

La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un condòmino che, in seguito a continui furti, aveva installato nel parcheggio condominiale un impianto di videosorveglianza, chiedendo successivamente agli altri condomini il rimborso delle spese. Secondo la Corte, l’installazione di un impianto di videosorveglianza privato a scopo di controllo non mette a rischio la privacy degli altri condòmini quando la telecamera sia puntata verso luoghi comuni (come ingresso e parcheggio), destinati all’uso di un numero indeterminato di persone. In tali casi, pertanto, la Suprema Corte ritiene non applicabile il Codice della privacy.
 
Qualora il condòmino abbia sostenuto da solo i costi per l’acquisto e l’installazione dell’impianto, essi gli devono essere rimborsati dal condomino. La spesa in oggetto, infatti, data la situazione di emergenza determinata dai continui furti, è considerata urgente: quindi la preventiva autorizzazione dell’assemblea non è necessaria.
 
La riforma del diritto del condominio entrata in vigore il 18 Giugno 2013 contempla un articolo dedicato proprio alla videosorveglianza nei condomìni . In forza di ciò, da oggi, le delibere assembleari concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti di videosorveglianza devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
 
In una seconda pronuncia la Suprema Corte ha statuito che la mancata osservanza delle norme sulla privacy non impedisce l’azione penale: in tale prospettiva è ammissibile la prova documentale rappresentata dalla videoregistrazione della telecamera che riprende chi danneggia l'auto del vicino nel garage condominiale.
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