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Court of Cassation: whistleblowing, anonimity can not be always granted.
Quanto detto, trova oggi maggior riscontro nella nuova formulazione dell’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001, così come novellato dalla legge sul whistleblowing che espressamente precisa che: “nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperto dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale”.
Ciò in quanto, come precisato dalla Corte, la segnalazione non costituisce mero spunto investigativo, ma vero e proprio atto di accusa, con conseguente necessità di garantire il diritto di difesa dell’accusato e di apprestare le tutele a tal fine predisposte dall’ordinamento, sia in sede di procedimento che, ancor più, in sede di accertamento della penale responsabilità.
(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 27 febbraio 2018, n. 9047)
(Source: Web site Filodiritto - Author: Lorenzo Pispero - Ownership of the contents: Inforomatica Giuridica S.r.l.).