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DIRITTO DEI CONSUMATORI

I contratti di credito ai consumatori devono menzionare in modo chiaro e conciso le modalità di calcolo del termine di recesso.

Per quanto riguarda le informazioni obbligatorie, la cui comunicazione al consumatore determina il momento a partire dal quale si calcola il termine di recesso, non è sufficiente che il contratto rinvii ad una norma nazionale, la quale rinvii, a sua volta, ad altre norme nazionali.

Nel 2012, un consumatore ha sottoscritto, presso un istituto di credito, la Kreissparkasse Saarlouis, un mutuo assistito da garanzie reali per un importo di EUR 100 000, al tasso debitore annuo fisso del 3,61%, fino al 30 novembre 2021. Il contratto di mutuo prevede che il mutuatario disponga di 14 giorni per recedere dal contratto e che tale termine inizi a decorrere dopo la conclusione del contratto, ma non prima che il mutuatario abbia ricevuto tutte le informazioni obbligatorie specificate da una determinata disposizione del codice civile tedesco.

Il contratto non elenca dette informazioni, sebbene la loro comunicazione al consumatore determini il momento a partire dal quale si calcola il termine di recesso. Esso si limita a rinviare ad una disposizione del diritto tedesco la quale rinvia, a sua volta, ad altre disposizioni del diritto tedesco.

All’inizio del 2016, il consumatore ha comunicato alla Kreissparkasse il suo recesso dal contratto. La Kreissparkasse ritiene di aver debitamente informato il consumatore in merito al suo diritto di recesso e che il termine previsto per l’esercizio di tale diritto fosse già scaduto. Il Landgericht Saarbrücken (Tribunale del Land, Saarbrücken, Germania), adito dal consumatore, si chiede se quest’ultimo sia stato correttamente informato in merito al periodo durante il quale poteva esercitare il suo diritto di recesso.

Tale giudice ha quindi adito la Corte di giustizia affinché interpreti la direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il Landgericht Saarbrücken è consapevole del fatto che detta direttiva prevede che essa non si applichi ai contratti di credito assistiti da garanzia reale, come quello di cui trattasi nel caso di specie. Tuttavia, poiché il legislatore tedesco ha scelto di applicare anche a tali contratti il regime previsto dalla direttiva, il Landgericht Saarbrücken ritiene che una risposta della Corte sia necessaria per la soluzione della controversia.

Secondo la Corte, il suo quesito è legittimo al fine di garantire un’interpretazione uniforme della normativa tedesca. Nella sua sentenza odierna, la Corte dichiara che la direttiva, che mira a garantire ai consumatori un livello elevato di tutela, dev’essere interpretata nel senso che i contratti di credito ai consumatori devono menzionare in modo chiaro e conciso le modalità di calcolo del termine di recesso. L’efficacia del diritto di recesso sarebbe altrimenti seriamente affievolita. 

Inoltre, la direttiva osta a che un contratto di credito rinvii ad una disposizione nazionale, facente a sua volta rinvio ad altre disposizioni del diritto nazionale, per quanto attiene alle informazioni obbligatorie la cui comunicazione al consumatore determina il momento a partire dal quale si calcola il termine di recesso.

Infatti, nel caso di un doppio rinvio come quello di cui trattasi, il consumatore non è in grado, sulla base del contratto, né di determinare la portata del proprio impegno contrattuale, né di controllare se tutti gli elementi richiesti figurino nel contratto da lui concluso, né, a maggior ragione, di verificare se il termine di recesso di cui può fruire abbia iniziato a decorrere.

Nella specie, la Corte rileva che il rinvio nel contratto di cui trattasi alle disposizioni tedesche non soddisfa il requisito di portare a conoscenza del consumatore, in modo chiaro e conciso, il periodo durante il quale il diritto di recesso può essere esercitato e le altre condizioni per esercitarlo. 

(Fonte: Comunicato Stampa della Corte di Giustizia dell’Unione Europea –  Autore e Titolarità dei contenuti: Corte di Giustizia dell’Unione Europea).


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