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Consiglio di Stato: la SIAE deve consentire l’accesso agli atti agli associati che ne abbiano interesse.

Con Sentenza del 3 febbraio scorso il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sez. I, n. 8273/2019, presentato dalla Società Italiana Autori ed Editori SIAE contro alcuni associati.

Il CdS ha riconfermato, in linea con la costante giurisprudenza del passato (per es. Ad. Plen. n. 7 del 2012 e sez. VI, 28 luglio 2015, n. 3741), che in linea generale la SIAE, in quanto destinataria delle comunicazioni di cui al d.p.c.m. 17 gennaio 2014 (Riordino della materia del diritto connesso al diritto d’autore) è da annoverare tra i soggetti esercenti un’attività di pubblico interesse, come quella correlata al controllo del corretto riparto tra le imprese intermediarie di settore, dei compensi derivanti da riproduzione privata, per uso personale, di fonogrammi e videogrammi dovuti agli autori e agli artisti, interpreti ed esecutori, nella qualità di soggetto incaricato facente capo al Dipartimento dell’editoria della Presidenza del consiglio dei Ministri, che stabilmente detiene quella documentazione.

Viene pertanto confermato il diritto di accesso agli atti interni della SIAE da parte dell’associato che abbia uno specifico interesse, come quello, trattato in sede processuale, dell’accesso agli atti emessi in ambito disciplinare.
E ciò coerentemente “con i principi generali, in quanto la disciplina dell’accesso, nella sfera d’azione dei pubblici poteri (nella lata accezione fatta propria, come si è detto, dal legislatore in questa materia), rappresenta la regola e non l’eccezione, stante il nesso evidente che sussiste tra accesso agli atti (formati o comunque detenuti dalle amministrazioni e dai soggetti equiparati) e la salvaguardia delle esigenze di trasparenza nell’azione amministrativa“.

(Fonte: Sito web dirittodautore.it  –  Autore e Titolarità dei contenuti: Avv. Giovanni D’Ammassa).
 

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