TUTELA DEI DATI PERSONALI
Comitato Europeo per la protezione dei dati personali: adottate le Linee Guida 5/2021 sul rapporto tra articolo 3 e Capo V del GDPR.
Durante la sua sessione plenaria, il Comitato europeo per la protezione dei dati personali ha adottato le Linee guida sull'interazione tra l'art. 3 e Capo V GDPR.
Chiarendo l'interazione tra l'ambito territoriale del GDPR (art. 3) e le disposizioni sui trasferimenti internazionali del Capo V, le Linee guida mirano ad assistere i titolari e i responsabili del trattamento nell'UE nell'identificare se un'operazione di trattamento costituisce un trasferimento internazionale e a fornire una comprensione comune del concetto di trasferimenti internazionali.
Le Linee guida specificano tre criteri cumulativi che qualificano un trattamento come un trasferimento:
(1) l'esportatore di dati (un titolare del trattamento o un responsabile) è soggetto al GDPR per il dato trattamento;
(2) l'esportatore di dati trasmette o mette a disposizione i dati personali all'importatore di dati (altro titolare, contitolare o responsabile);
(3) l'importatore di dati si trova in un paese terzo o è un'organizzazione internazionale.
Il trattamento sarà considerato un trasferimento, indipendentemente dal fatto che l'importatore stabilito in un paese terzo sia già soggetto al GDPR ai sensi dell'art. 3 GDPR. Tuttavia, l'EDPB ritiene che la raccolta di dati direttamente dagli interessati nell'UE di propria iniziativa non costituisca un trasferimento.
Le Linee guida forniscono un'interpretazione coerente del concetto di "trasferimenti internazionali" e chiariscono che, quando un importatore di dati è soggetto al GDPR, gli obblighi di cui al capo V GDPR si applicano sia al trasferimento dall'UE all'importatore sia a qualsiasi ulteriore trasferimento che l'importatore si impegna a svolgere.
Le Linee guida saranno soggette a consultazione pubblica fino alla fine di gennaio 2022.
(Fonte: Rassegna Stampa del Comitato Europeo per la protezione dei dati personali - Sito web edpb.europa.eu – Titolarità dei contenuti: Comitato Europeo per la protezione dei dati personali).
Chiarendo l'interazione tra l'ambito territoriale del GDPR (art. 3) e le disposizioni sui trasferimenti internazionali del Capo V, le Linee guida mirano ad assistere i titolari e i responsabili del trattamento nell'UE nell'identificare se un'operazione di trattamento costituisce un trasferimento internazionale e a fornire una comprensione comune del concetto di trasferimenti internazionali.
Le Linee guida specificano tre criteri cumulativi che qualificano un trattamento come un trasferimento:
(1) l'esportatore di dati (un titolare del trattamento o un responsabile) è soggetto al GDPR per il dato trattamento;
(2) l'esportatore di dati trasmette o mette a disposizione i dati personali all'importatore di dati (altro titolare, contitolare o responsabile);
(3) l'importatore di dati si trova in un paese terzo o è un'organizzazione internazionale.
Il trattamento sarà considerato un trasferimento, indipendentemente dal fatto che l'importatore stabilito in un paese terzo sia già soggetto al GDPR ai sensi dell'art. 3 GDPR. Tuttavia, l'EDPB ritiene che la raccolta di dati direttamente dagli interessati nell'UE di propria iniziativa non costituisca un trasferimento.
Le Linee guida forniscono un'interpretazione coerente del concetto di "trasferimenti internazionali" e chiariscono che, quando un importatore di dati è soggetto al GDPR, gli obblighi di cui al capo V GDPR si applicano sia al trasferimento dall'UE all'importatore sia a qualsiasi ulteriore trasferimento che l'importatore si impegna a svolgere.
Le Linee guida saranno soggette a consultazione pubblica fino alla fine di gennaio 2022.
(Fonte: Rassegna Stampa del Comitato Europeo per la protezione dei dati personali - Sito web edpb.europa.eu – Titolarità dei contenuti: Comitato Europeo per la protezione dei dati personali).