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DIRITTO D'AUTORE

Corte di Giustizia UE: tutela giuridica delle misure tecnologiche applicate ai videogiochi.

Nelle conclusioni dell’Avv. Generale del 19 settembre 2013, in tema di misure tecnologiche di protezione di opere tutelate dal diritto d’autore, si sostiene che tale categoria ricomprenda anche le misure che non sono direttamente incorporate nelle opere e che, al fine di stabilire se tali misure beneficino o meno di protezione, il giudice nazionale deve valutare se rispettino il principio di proporzionalità a cui rinvia il considerando 48 della direttiva 2001/29 (“Direttiva”).

Nel caso di specie la vicenda vede contrapposte in giudizio la società Nintendo e l’italiana PC Box.

Nintendo, allo scopo di impedire atti non autorizzati dal titolare del diritto d’autore, predispone un particolare sistema di riconoscimento tra i dispositivi inseriti nella propria consolle di gioco e i dispositivi applicati sui videogame (incorporati nelle cartucce/dvd) prodotti dalla stessa casa ovvero con licenza Nintendo. In tal modo impedisce l’esecuzione di videogiochi contraffatti, ma contestualmente anche l’esecuzione di giochi di altri produttori.

PC Box invece commercializza dispositivi in grado di far eseguire alla consolle Nintendo qualsiasi tipo di videogame, sia quelli creati dal produttore della consolle e sia, in particolar modo, quelli ideati da soggetti terzi (giochi homebrew). La società italiana sostiene di effettuare un’attività pienamente lecita in quanto il conseguimento dell’interoperabilità tra device e software sarebbe consentita, in presenza di determinate condizioni, dalla legge sul diritto d’autore applicata ai programmi per elaboratore.

L’avvocato generale, ripercorrendo la tesi del Tribunale di Milano (che ha presentato la domanda di pronuncia pregiudiziale), secondo la quale i videogame non debbano essere considerati software bensì opere dell’ingegno complesse, fornisce un’interpretazione dell’articolo 6 della Direttiva, normativa che appresta una più ampia tutela rispetto a quella speciale per i programmi per elaboratore (direttiva 2009/24).

Per quanto attiene la prima questione interpretativa, ossia se la categoria di cui all’articolo 6 comma 3 comprenda sia le misure fisicamente connesse al materiale coperto dal diritto d’autore sia quelle collegate ai dispositivi che consentono di godere delle suddette opere, l’Avvocato si pronuncia positivamente, affermando che la stessa è da interpretare in senso ampio al fine conseguire quella protezione che la Direttiva mira a garantire.

La seconda questione, invece, risulta di più complessa definizione. Il giudice del rinvio chiede se le misure apposte beneficino della protezione legale anche laddove le stesse, oltre a impedire o limitare gli atti non autorizzati dal titolare, realizzino l’effetto ulteriore di limitare quegli atti non soggetti ad autorizzazione. L’Avvocato generale afferma che le sole misure che beneficiano di protezione sono quelle efficaci e che impediscono o limitano gli atti non autorizzati. Laddove generino effetti ulteriori, al contrario, la Direttiva non accorda alcuna protezione.

Nel caso concreto la situazione è complicata in quanto si realizzano contestualmente entrambi i risultati. Le misure predisposte dalla Nintendo impediscono nello stesso momento sia atti che necessitano di autorizzazione (riproduzione e distribuzione) e sia atti per i quali non è necessaria (conseguimento dell’interoperabilità tra dispositivi e prodotti).

L’Avvocato sostiene che il giudice nazionale, per poter stabilire se le misure siano giuridicamente tutelate, deve necessariamente condurre un esame sulla proporzionalità delle stesse, tenuto conto dello stato attuale della tecnologia. Deve quindi verificare se possa essere conseguita analoga tutela attraverso l’apposizione di misure differenti in grado di non ostacolare, ovvero ostacolare in misura ridotta, quelle attività legittime che non necessitano di preventiva autorizzazione del titolare dei diritti.

L’Avvocato generale aggiunge inoltre che tale esame debba essere condotto in modo cauto, stabilendo se una misura persegua un obiettivo legittimo o meno (ad esempio interessi commerciali che di fatto limitino la concorrenza nel settore tecnologico), se sia idonea a raggiungerlo e se non vada oltre lo stesso, chiarendo poi quale possa essere la rilevanza degli atti soggetti a restrizione. Sarà pertanto utile tenere in considerazione quali sono le misure attualmente disponibili allo stato dell’arte, le spese relative all’adozione di misure differenti e ogni altro fattore che possa essere determinante nella scelta di queste ultime.

Attendiamo di conoscere la pronuncia della Corte di Giustizia su tema che risulta di indubbia importanza per produttori e consumatori.

(Avvocato Generale – Eleanor Sharpston, Conclusioni presentate il 19 settembre 2013 nella Causa C 355/12: Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione – Tutela di misure tecnologiche volte ad impedire o a limitare atti non autorizzati dal titolare del diritto – Consolle di videogiochi strutturate al fine di impedire l’uso di giochi diversi da quelli autorizzati dal fabbricante della consolle – Dispositivi in grado di eludere dette misure – Rilevanza della destinazione particolare delle consolle – Rilevanza della portata, della natura e dell’importanza di diversi usi possibili dei dispositivi)

(Fonte: Sito web filodiritto.com - Titolarità dei contenuti: Inforomatica S.r.l.).

 

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