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Pubblicato in G.U. il decreto che istituisce il Registro degli operatori di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale.

Il 17 Febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Finanze che istituisce il Registro degli operatori di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale e criptovalute presso l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM).

Tra le varie informazioni che ciascun operatore registrato è tenuto a comunicare trimestralmente all’OAM vi sono le seguenti:

- Dati identificativi del cliente
- Controvalore in euro, alla data dell'ultimo giorno  del trimestre di riferimento, del saldo  totale  delle  valute  legali  e delle valute virtuali riferibili a ciascun cliente;
- Numero  e  controvalore  complessivo  in  euro,  alla  data dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni  di conversione da valuta legale  a  virtuale  e  da  virtuale  a  legale riferibili a ciascun cliente;
- Numero delle operazioni di conversione tra  valute  virtuali riferibili a ciascun cliente;
- Numero delle operazioni di trasferimento di valuta  virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore  di  servizi  relativi all'utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente;
- Numero e controvalore in euro, alla data dell'ultimo  giorno del trimestre di  riferimento,  dell'ammontare  delle  operazioni  di trasferimento di valuta legale in uscita e in  ingresso  da/verso  il prestatore di  servizi  relativi  all'utilizzo  di  valuta  virtuale, riferibili  a  ciascun  cliente  e  suddivise  per  trasferimenti  in contante e strumenti tracciabili.

Entro il 18 maggio prossimo sarà operativa la Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) al quale dovranno iscriversi i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che operano in Italia.

Tutti i soggetti, già operativi, anche on-line, alla data di apertura del Registro, ed in possesso dei requisiti di legge (art.17-bis, comma 2, del D. Lgs 141/2010), avranno 60 giorni di tempo da tale data per comunicare la propria operatività in Italia e continuare ad esercitare l’attività senza dover attendere la pronuncia dell’OAM sull’iscrizione nel Registro. In caso di mancato rispetto del termine sopra richiamato, o di diniego all’iscrizione da parte dell’Organismo, l’eventuale esercizio dell'attività sarà considerato abusivo.

I soggetti non ancora operativi alla data di apertura del Registro, invece, dovranno comunicare l’intenzione di operare in Italia, adeguandosi ai requisiti normativi sopra richiamati, e attendere la pronuncia dell’Organismo per poter operare legalmente in Italia.

L’Organismo avrà 15 giorni per verificare la regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata e disporre o negare l’iscrizione. Il termine dei 15 giorni potrà essere sospeso una sola volta, al massimo per 10 giorni se l'OAM ritiene la comunicazione incompleta o da integrare.

L'OAM dovrà curare la chiarezza, la completezza e l'accessibilità al pubblico dei dati riportati nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute nella quale saranno tra l’altro annotati: il cognome e il nome del prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale o del prestatore di servizi di portafoglio digitale persona fisica ovvero la denominazione sociale e la sede legale o la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica in caso di soggetto diverso da persona fisica; l'indicazione della tipologia di servizio prestato, l'indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l'indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.

L'OAM fornirà, su richiesta, ogni informazione e documentazione detenuta alla luce della gestione della Sezione speciale del Registro a tutti i soggetti istituzionali impegnati nella lotta all’antiriciclaggio e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Tra i dati che potranno essere richiesti quelli relativi alle operazioni effettuate dai soggetti iscritti sul territorio della Repubblica italiana: dati identificativi del cliente, dati sintetici relativi all'operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente.
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