TUTELA DEI DATI PERSONALI
Corte di Giustizia UE: il potere delle Autorità privacy non si estende alla vigilanza sui trattamenti svolti dall'Autorità Giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni.
La Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «CGUE») ha emesso, il 24 marzo 2022, la sentenza X, Z c. Autoriteit Persoonsgegevens (causa C-245/20) relativa all'interpretazione del potere delle autorità di controllo di vigilare sui giudici all'articolo 55, paragrafo 3, del Regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679) («GDPR»), in particolare in relazione alla divulgazione di documenti ai giornalisti.
Il Rechtbank Midden-Nederland ha sottoposto alla CGUE le seguenti questioni pregiudiziali:
Nella sua pronuncia pregiudiziale, la CGUE ha precisato che l'articolo 55, paragrafo 3, del RGPD deve essere interpretato nel senso che il fatto che un giudice metta temporaneamente a disposizione dei giornalisti documenti derivanti da un procedimento giudiziario e contenenti dati personali al fine di meglio tenere conto dello svolgimento di tale procedimento, rientra nell'ambito delle «attività giudiziarie» di tale giudice, ai sensi di tale disposizione. Inoltre, la CGUE ha rilevato che il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto della causa principale, qualora la Corte non disponga degli elementi di diritto o di fatto necessari per fornire una risposta utile alle questioni sollevate. ad esso, o dove il problema è ipotetico.
Inoltre, la CGUE ha affermato che lo scopo dell'articolo 55 del GDPR è definire la competenza del controllo del trattamento dei dati personali e, in particolare, definire la competenza dell'autorità nazionale di controllo. Pertanto, la CGUE ha sottolineato che l'articolo 53, paragrafo 3, del RGPD prevede che i trattamenti effettuati dai giudici «che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali» esulano dalla competenza di tale autorità di controllo.
Inoltre, la CGUE ha stabilito, tra l'altro, che dal considerando 20 del RGPD, in particolare dall'uso dell'espressione «compreso», risulta che la portata dell'obiettivo perseguito dall'articolo 55, paragrafo 3, del GDPR, consistente nel salvaguardare l'indipendenza della magistratura nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, non può limitarsi unicamente a garantire l'indipendenza dei giudici nell'adozione di una determinata decisione giudiziaria.
In quanto tale, la CGUE ha previsto che il termine "nelle sue attività giudiziarie" di cui all'articolo 55, paragrafo 3, del GDPR non si limiti al trattamento dei dati personali effettuato dai giudici in singoli casi, ma si riferisca in senso più ampio a qualsiasi trattamento nell'ambito delle loro attività giudiziarie. Pertanto, la CGUE ha sottolineato che l'autorità di controllo non è competente quando tale vigilanza può incidere direttamente o indirettamente sull'indipendenza dei membri o avere un impatto sulle decisioni dei tribunali.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la CGUE ha precisato che occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 55, paragrafo 3, del RGPD deve essere interpretato nel senso che il fatto che un giudice metta temporaneamente a disposizione dei giornalisti documenti di un procedimento giudiziario contenenti dati personali al fine di consentire loro di riferire meglio sullo svolgimento di tale procedimento, rientra nell'esercizio, da parte di tale giudice, della sua «capacità giurisdizionale», ai sensi di tale disposizione.
La sentenza è disponibile qui.
Il Rechtbank Midden-Nederland ha sottoposto alla CGUE le seguenti questioni pregiudiziali:
- se l'articolo 55, paragrafo 3, del RGPD debba essere interpretato nel senso che le «operazioni di trattamento dei giudici che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali» possono essere intese nel senso che la fornitura, da parte di un'autorità giudiziaria, dell'accesso agli atti processuali contenenti dati personali, qualora tale accesso sia concesso mettendo a disposizione di un giornalista copie di tali atti processuali;
- se sia rilevante che il controllo esercitato dall'autorità nazionale di controllo su tale forma di trattamento dei dati incida su decisioni giudiziarie indipendenti in casi specifici;
- se sia rilevante che, secondo l'autorità giudiziaria, la natura e la finalità del trattamento dei dati consistano nell'informare un giornalista al fine di consentire al giornalista di riferire meglio su un'udienza pubblica in un procedimento giudiziario, servendo in tal modo gli interessi di apertura e trasparenza nell'amministrazione della giustizia; e
- se sia rilevante l'esistenza di una base giuridica esplicita per tale trattamento dei dati ai sensi del diritto nazionale.
Nella sua pronuncia pregiudiziale, la CGUE ha precisato che l'articolo 55, paragrafo 3, del RGPD deve essere interpretato nel senso che il fatto che un giudice metta temporaneamente a disposizione dei giornalisti documenti derivanti da un procedimento giudiziario e contenenti dati personali al fine di meglio tenere conto dello svolgimento di tale procedimento, rientra nell'ambito delle «attività giudiziarie» di tale giudice, ai sensi di tale disposizione. Inoltre, la CGUE ha rilevato che il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto della causa principale, qualora la Corte non disponga degli elementi di diritto o di fatto necessari per fornire una risposta utile alle questioni sollevate. ad esso, o dove il problema è ipotetico.
Inoltre, la CGUE ha affermato che lo scopo dell'articolo 55 del GDPR è definire la competenza del controllo del trattamento dei dati personali e, in particolare, definire la competenza dell'autorità nazionale di controllo. Pertanto, la CGUE ha sottolineato che l'articolo 53, paragrafo 3, del RGPD prevede che i trattamenti effettuati dai giudici «che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali» esulano dalla competenza di tale autorità di controllo.
Inoltre, la CGUE ha stabilito, tra l'altro, che dal considerando 20 del RGPD, in particolare dall'uso dell'espressione «compreso», risulta che la portata dell'obiettivo perseguito dall'articolo 55, paragrafo 3, del GDPR, consistente nel salvaguardare l'indipendenza della magistratura nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, non può limitarsi unicamente a garantire l'indipendenza dei giudici nell'adozione di una determinata decisione giudiziaria.
In quanto tale, la CGUE ha previsto che il termine "nelle sue attività giudiziarie" di cui all'articolo 55, paragrafo 3, del GDPR non si limiti al trattamento dei dati personali effettuato dai giudici in singoli casi, ma si riferisca in senso più ampio a qualsiasi trattamento nell'ambito delle loro attività giudiziarie. Pertanto, la CGUE ha sottolineato che l'autorità di controllo non è competente quando tale vigilanza può incidere direttamente o indirettamente sull'indipendenza dei membri o avere un impatto sulle decisioni dei tribunali.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la CGUE ha precisato che occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 55, paragrafo 3, del RGPD deve essere interpretato nel senso che il fatto che un giudice metta temporaneamente a disposizione dei giornalisti documenti di un procedimento giudiziario contenenti dati personali al fine di consentire loro di riferire meglio sullo svolgimento di tale procedimento, rientra nell'esercizio, da parte di tale giudice, della sua «capacità giurisdizionale», ai sensi di tale disposizione.
La sentenza è disponibile qui.