TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il decreto 231/2001 sui reati di impresa non si applicherà ai delitti previsti dal Codice della privacy.
Il Parlamento ha definitivamente convertito in legge il decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 (cosiddetto decreto sul femminicidio).
Come è noto, il d.l. prevedeva all'articolo 9, comma 2 la novità della inclusione dei delitti privacy (non delle contravvenzioni) come ad esempio il reato di illecito trattamento dei dati personali (art. 167 del Codice della privacy) fra i reati per i quali attivare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (con conseguete obbligo di adottare i modelli di esonero).
Nel corso del dibattito parlamentare questa norma è stata abrogata (anche su richiesta di Confindustria e dello stesso Garante privacy) e il testo definitivo della legge di conversione non prevede più i delitti privacy tra i reati 231.
Come è noto, il d.l. prevedeva all'articolo 9, comma 2 la novità della inclusione dei delitti privacy (non delle contravvenzioni) come ad esempio il reato di illecito trattamento dei dati personali (art. 167 del Codice della privacy) fra i reati per i quali attivare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (con conseguete obbligo di adottare i modelli di esonero).
Nel corso del dibattito parlamentare questa norma è stata abrogata (anche su richiesta di Confindustria e dello stesso Garante privacy) e il testo definitivo della legge di conversione non prevede più i delitti privacy tra i reati 231.