Pulsantiera di navigazione Home Page
Pagina Facebook Pagina Linkedin Canale Youtube Versione italiana
Notizie
Notizie legali

DIRITTO DEI CONSUMATORI

Corte di Giustizia UE: no a pratiche commerciali sleali anche da parte di enti pubblici.

Le pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori non sono ammesse neanche quando si tratta di organismi pubblici, come le casse malattia. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue, con la sentenza 3 ottobre 2013 nella Causa C‑59/12, secondo la quale non basta che ci sia l'interesse generale e che si tratti di un organismo pubblico per sottrarsi al divieto di ricorrere a pratiche commerciali sleali. La motivazione è che anche gli organismi pubblici, come quelli che gestiscono le assicurazioni per malattia, devono essere considerati come se fossero un normale «professionista».

Secondo i giudici infatti: “La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione ratione personae un organismo di diritto pubblico incaricato di una missione di interesse generale, quale la gestione di un regime legale di assicurazione malattia.
 

La tutela, perciò, è uguale per organismo pubblico e privato. La sentenza nasce da una richiesta della Corte federale di Cassazione della Germania, chiamata a esprimersi su una causa contro un istituto tedesco, che avrebbe scritto sul proprio sito internet che i suoi iscritti rischiavano svantaggi economici nel caso di passaggio a un'altra cassa. Dopo la denuncia di un'associazione tedesca che lavora in difesa dei consumatori, la Corte tedesca ha chiesto a quella di Giustizia Ue se l'organismo pubblico rientrasse in queste condizioni. Ora spetta al giudice tedesco sentenziare sul caso. 


(Fonte: Sito web Diritto 24 Ore - Titolarità dei contenuti: Il Sole 24 Ore).
Stampa la pagina