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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Tribunale di Roma: condizioni di liceità del controllo dei lavoratori tramite agenzia investigativa.

Con ordinanza del 14 marzo 2023, la Sezione II Lavoro del Tribunale di Roma ha affrontato il tema delle condizioni di legittimità dei controlli difensivi, svolti mediante investigatore privato, nell’ambito di un procedimento disciplinare terminato con il licenziamento del dipendente.

Con l’ordinanza in commento, la Sezione II Lavoro del Tribunale di Roma si è espressa circa le legittimità del licenziamento disciplinare irrogato a seguito dell’accertamento, mediante intervento di un investigatore privato, di illeciti disciplinari commessi dal dipendente.

Secondo costante giurisprudenza, sono consentiti i controlli (anche tecnologici) posti in essere dal datore di lavoro finalizzati ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa l’effettiva commissione dell’illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze aziendali e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto. Laddove queste condizioni non ricorrano, la verifica della utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti dal datore di lavoro andrà condotta alla stregua dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

In linea con questa impostazione, viene ritenuto legittimo il ricorso ad agenzie investigative, purché il relativo accertamento non sia mirato al controllo circa l'adempimento o meno dell'obbligazione contrattuale del lavoratore, essendo l'inadempimento stesso, al pari dell'adempimento, riconducibile all'attività lavorativa, sottratta alla suddetta vigilanza. Tale controllo deve, quindi, limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione.

(Fonte: Quotidiano Giuridico Wolters Kluwert - Autore: Avv. Ilaria Giovannelli - Titolarità dei contenuti: Wolters Kluwert)
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