TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il Comitato europeo per la protezione dei dati e il GEPD pubblicano raccomandazioni sulla proposta di regolamento sulle norme aggiuntive per l'applicazione del GDPR.
Il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato, congiuntamente al Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), un parere sulla proposta di regolamento della Commissione europea relativa a norme procedurali aggiuntive per l'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e un contributo in risposta alla consultazione pubblica della Commissione sul modello di relazione per la descrizione delle tecniche di profilazione dei consumatori ai sensi dell'articolo 15 del Digital Markets Act (DMA).
Proposta di regolamento sulle procedure aggiuntive per l'applicazione del GDPR.
Il parere comune accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione per armonizzare le informazioni da fornire affinché una denuncia sia considerata ricevibile e i chiarimenti relativi al diritto di accesso a un fascicolo amministrativo. Allo stesso tempo, il parere comune formula anche diverse raccomandazioni. Tra l'altro, per quanto riguarda le proposte di ricerca del consenso sulla procedura di cooperazione precoce tra le autorità di vigilanza (SC), il parere congiunto raccomanda ulteriori miglioramenti per garantire che le autorità di vigilanza interessate siano maggiormente coinvolte nelle diverse fasi della procedura, in quanto ciò eviterebbe possibili controversie in una fase successiva. In particolare, il parere congiunto ritiene che le "conclusioni preliminari" rivolte alle parti oggetto dell'inchiesta e il "parere preliminare" per respingere la denuncia debbano essere condivisi con i CSA prima di essere presentati alle parti oggetto dell'indagine o al denunciante. Inoltre, dovrebbero essere definiti termini prorogabili in circostanze debitamente giustificate per talune fasi procedurali al fine di consentire un'esecuzione rapida ed efficiente.
Inoltre, il parere congiunto esorta altresì i colegislatori a non modificare l'attuale approccio al diritto delle parti di essere sentite nella procedura di risoluzione delle controversie, in quanto la modifica proposta non sarebbe in linea con l'architettura del meccanismo dello sportello unico.
Modello di report per la segnalazione delle tecniche di profilazione dei consumatori.
Per quanto riguarda il modello di relazione, il contributo congiunto spiega che, nell'ambito del DMA, i gatekeeper designati dovranno comunicare annualmente alla Commissione le tecniche di profilazione dei consumatori. Il modello di relazione serve a specificare quali gatekeeper dovrebbero includere nelle descrizioni sottoposte ad audit indipendente delle loro tecniche di profilazione, che saranno trasmesse dalla Commissione al Comitato europeo per la protezione dei dati e informeranno le azioni di esecuzione da parte delle autorità competenti. Il contributo congiunto formula diverse raccomandazioni sulla portata delle informazioni richieste dalla Commissione a tal fine, tali da richiedere ai gatekeeper di fornire informazioni supplementari sulle categorie di dati personali trattati e sulle loro fonti.
Proposta di regolamento sulle procedure aggiuntive per l'applicazione del GDPR.
Il parere comune accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione per armonizzare le informazioni da fornire affinché una denuncia sia considerata ricevibile e i chiarimenti relativi al diritto di accesso a un fascicolo amministrativo. Allo stesso tempo, il parere comune formula anche diverse raccomandazioni. Tra l'altro, per quanto riguarda le proposte di ricerca del consenso sulla procedura di cooperazione precoce tra le autorità di vigilanza (SC), il parere congiunto raccomanda ulteriori miglioramenti per garantire che le autorità di vigilanza interessate siano maggiormente coinvolte nelle diverse fasi della procedura, in quanto ciò eviterebbe possibili controversie in una fase successiva. In particolare, il parere congiunto ritiene che le "conclusioni preliminari" rivolte alle parti oggetto dell'inchiesta e il "parere preliminare" per respingere la denuncia debbano essere condivisi con i CSA prima di essere presentati alle parti oggetto dell'indagine o al denunciante. Inoltre, dovrebbero essere definiti termini prorogabili in circostanze debitamente giustificate per talune fasi procedurali al fine di consentire un'esecuzione rapida ed efficiente.
Inoltre, il parere congiunto esorta altresì i colegislatori a non modificare l'attuale approccio al diritto delle parti di essere sentite nella procedura di risoluzione delle controversie, in quanto la modifica proposta non sarebbe in linea con l'architettura del meccanismo dello sportello unico.
Modello di report per la segnalazione delle tecniche di profilazione dei consumatori.
Per quanto riguarda il modello di relazione, il contributo congiunto spiega che, nell'ambito del DMA, i gatekeeper designati dovranno comunicare annualmente alla Commissione le tecniche di profilazione dei consumatori. Il modello di relazione serve a specificare quali gatekeeper dovrebbero includere nelle descrizioni sottoposte ad audit indipendente delle loro tecniche di profilazione, che saranno trasmesse dalla Commissione al Comitato europeo per la protezione dei dati e informeranno le azioni di esecuzione da parte delle autorità competenti. Il contributo congiunto formula diverse raccomandazioni sulla portata delle informazioni richieste dalla Commissione a tal fine, tali da richiedere ai gatekeeper di fornire informazioni supplementari sulle categorie di dati personali trattati e sulle loro fonti.