TUTELA DEI DATI PERSONALI
Garante UE per la protezione dei dati: Parere 42/2023 sulla proposta di direttiva sulla responsabilità per danno da IA.
Il Garante europeo della protezione dei dati ha pubblicato il suo parere 42/2023 che si occupa anche della proposta di direttiva sull'adeguamento delle norme sulla responsabilità civile extracontrattuale per danno da Intelligenza Artificiale.
Piuttosto rilevanti le modifiche proposte nella Opinion, che sostanzialmente modificherebbero a favore del danneggiato le norme della proposta originaria faticosamente fondate su un delicato equilibrio probatorio in materia di onere della prova e nesso di causalità. Intanto, il GEPD ha raccomandato che le garanzie procedurali di cui agli articoli 3 ("Divulgazione degli elementi di prova e presunzione relativa di non conformità") e 4 ("Presunzione relativa del nesso di causalità in caso di colpa") si applichino in tutti i casi di danni causati da un sistema di IA, indipendentemente dalla sua classificazione come "ad alto rischio" o "non ad alto rischio".
Inoltre, i fornitori e gli utenti di sistemi di IA dovrebbero essere esplicitamente tenuti a divulgare le informazioni a norma dell'articolo 3 della proposta sulla responsabilità per l'IA, in forma intelligibile e generalmente comprensibile (e con questa raccomandazione, il GEPD ribalta la logica originaria della norma).
Infine, una ulteriore raccomandazione riguarda la valutazione richiesta al legislatore su eventuali misure ulteriori volte ad alleviare ulteriormente l'onere della prova per il danneggiato, al fine di potenziare l'efficacia delle norme nazionali e dell'UE in materia di responsabilità per danno.
Piuttosto rilevanti le modifiche proposte nella Opinion, che sostanzialmente modificherebbero a favore del danneggiato le norme della proposta originaria faticosamente fondate su un delicato equilibrio probatorio in materia di onere della prova e nesso di causalità. Intanto, il GEPD ha raccomandato che le garanzie procedurali di cui agli articoli 3 ("Divulgazione degli elementi di prova e presunzione relativa di non conformità") e 4 ("Presunzione relativa del nesso di causalità in caso di colpa") si applichino in tutti i casi di danni causati da un sistema di IA, indipendentemente dalla sua classificazione come "ad alto rischio" o "non ad alto rischio".
Inoltre, i fornitori e gli utenti di sistemi di IA dovrebbero essere esplicitamente tenuti a divulgare le informazioni a norma dell'articolo 3 della proposta sulla responsabilità per l'IA, in forma intelligibile e generalmente comprensibile (e con questa raccomandazione, il GEPD ribalta la logica originaria della norma).
Infine, una ulteriore raccomandazione riguarda la valutazione richiesta al legislatore su eventuali misure ulteriori volte ad alleviare ulteriormente l'onere della prova per il danneggiato, al fine di potenziare l'efficacia delle norme nazionali e dell'UE in materia di responsabilità per danno.