INFORMATION TECHNOLOGY
Raggiunto l'accordo definitivo sulla direttiva relativa ai lavoratori delle piattaforme.
Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un importante accordo definitivo sulla proposta di direttiva per migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme.
La direttiva introduce due miglioramenti fondamentali: aiuta a determinare il corretto status occupazionale delle persone che lavorano per le piattaforme digitali e stabilisce le prime regole dell'UE sull'uso dei sistemi di algoritmi sul posto di lavoro. Sul primo aspetto, per i riders, gli insegnanti online, i sviluppatori di siti web, i programmatori, etc - in presenza di alcuni parametri - scatterà una presunzione di lavoro dipendente, che include l’inversione dell’onere della prova: sarà cioè l’azienda a dover provare in giudizio che non c’è alcun rapporto di lavoro subordinato e che il lavoratore agisce invece in piena autonomia.
In base all'accordo raggiunto, si presume che i lavoratori siano dipendenti di una piattaforma digitale (anziché autonomi) se il loro rapporto con la piattaforma soddisfa almeno due dei cinque indicatori stabiliti dalla direttiva. Questi indicatori includono:
(a) limiti massimi all'importo della retribuzione;
(b) supervisione delle prestazioni, anche per via elettronica;
(c) controllo sulla distribuzione o sull'assegnazione dei compiti;
(d) controllo delle condizioni di lavoro e restrizioni nella scelta dell'orario di lavoro;
(e) restrizioni alla libertà di organizzare il proprio lavoro e regole sul proprio aspetto o comportamento
Gli Stati membri potranno aggiungere altri indicatori in sede di recepimento.
Quanto al secondo aspetto, relativo ad un uso più trasparente degli algoritmi (che, non va dimenticato, sono oggetto di contrattazione sindacale) per la gestione delle risorse umane, l’accordo garantisce che i lavoratori siano informati sull'uso dei sistemi di monitoraggio e di decisione automatizzati. Inoltre, impedisce alle piattaforme di lavoro digitali di far assumere alcune decisioni direttamente dall’algoritmo (ad esempio: il licenziamento) e di trattare determinati tipi di dati personali mediante sistemi di monitoraggio o di decisione automatizzati, come, ad esempio, i dati personali sullo stato emotivo o psicologico dei lavoratori, quelli relativi a conversazioni private, oppure i dati per prevedere l'attività sindacale effettiva o potenziale o i dati utilizzati per dedurre l'origine razziale o etnica, lo status migratorio, le opinioni politiche, le credenze religiose o lo stato di salute di un lavoratore e – infine – i dati biometrici diversi da quelli utilizzati per l'autenticazione. In base alle nuove norme, questi sistemi devono essere monitorati da personale qualificato, e la supervisione umana è garantita anche per decisioni significative come la sospensione degli account. L'accordo tra Parlamento e Consiglio, una volta formalmente approvato dalle due istituzioni, porterà alla pubblicazione del testo della direttiva nella Gazzetta europea, e gli Stati Membri avranno due anni di tempo per recepire le norme negli ordinamenti nazionali.
La direttiva introduce due miglioramenti fondamentali: aiuta a determinare il corretto status occupazionale delle persone che lavorano per le piattaforme digitali e stabilisce le prime regole dell'UE sull'uso dei sistemi di algoritmi sul posto di lavoro. Sul primo aspetto, per i riders, gli insegnanti online, i sviluppatori di siti web, i programmatori, etc - in presenza di alcuni parametri - scatterà una presunzione di lavoro dipendente, che include l’inversione dell’onere della prova: sarà cioè l’azienda a dover provare in giudizio che non c’è alcun rapporto di lavoro subordinato e che il lavoratore agisce invece in piena autonomia.
In base all'accordo raggiunto, si presume che i lavoratori siano dipendenti di una piattaforma digitale (anziché autonomi) se il loro rapporto con la piattaforma soddisfa almeno due dei cinque indicatori stabiliti dalla direttiva. Questi indicatori includono:
(a) limiti massimi all'importo della retribuzione;
(b) supervisione delle prestazioni, anche per via elettronica;
(c) controllo sulla distribuzione o sull'assegnazione dei compiti;
(d) controllo delle condizioni di lavoro e restrizioni nella scelta dell'orario di lavoro;
(e) restrizioni alla libertà di organizzare il proprio lavoro e regole sul proprio aspetto o comportamento
Gli Stati membri potranno aggiungere altri indicatori in sede di recepimento.
Quanto al secondo aspetto, relativo ad un uso più trasparente degli algoritmi (che, non va dimenticato, sono oggetto di contrattazione sindacale) per la gestione delle risorse umane, l’accordo garantisce che i lavoratori siano informati sull'uso dei sistemi di monitoraggio e di decisione automatizzati. Inoltre, impedisce alle piattaforme di lavoro digitali di far assumere alcune decisioni direttamente dall’algoritmo (ad esempio: il licenziamento) e di trattare determinati tipi di dati personali mediante sistemi di monitoraggio o di decisione automatizzati, come, ad esempio, i dati personali sullo stato emotivo o psicologico dei lavoratori, quelli relativi a conversazioni private, oppure i dati per prevedere l'attività sindacale effettiva o potenziale o i dati utilizzati per dedurre l'origine razziale o etnica, lo status migratorio, le opinioni politiche, le credenze religiose o lo stato di salute di un lavoratore e – infine – i dati biometrici diversi da quelli utilizzati per l'autenticazione. In base alle nuove norme, questi sistemi devono essere monitorati da personale qualificato, e la supervisione umana è garantita anche per decisioni significative come la sospensione degli account. L'accordo tra Parlamento e Consiglio, una volta formalmente approvato dalle due istituzioni, porterà alla pubblicazione del testo della direttiva nella Gazzetta europea, e gli Stati Membri avranno due anni di tempo per recepire le norme negli ordinamenti nazionali.